Va disposta l’esclusione dalla gara per “collegamento sostanziale” tra imprese che intrattengano rapporti commerciale nel medesimo settore?

08 Dicembre 2018

La mera sussistenza di rapporti commerciali tra imprese del medesimo settore, in assenza del concorso degli altri elementi individuati dalla giurisprudenza quali indici rivelatori del collegamento sostanziale delle imprese, non preclude la partecipazione alla gara d'appalto

Il caso. L'aggiudicazione di una gara per l'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compreso il servizio di gestione e manutenzione degli impianti forniti a nolo, per un periodo di tempo pari a due anni, viene impugnata lamentando la mancata esclusione del concorrente, secondo in graduatoria, che aveva dichiarato di rifornirsi di anidride carbonica per il tramite di altra società che aveva a sua volta partecipato alla procedura di gara.

A prescindere dalla inammissibilità della censura, atteso che l'esclusione del raggruppamento secondo classificato dalla procedura di gara non consentirebbe alla ricorrente il conseguimento del bene della vita (ossia l'aggiudicazione della procedura di gara ovvero la riedizione della stessa), la sentenza ritiene di dover comunque escludere la sussistenza di una ipotesi di collegamento sostanziale nel caso di specie.

La soluzione. La sentenza ha ritenuto che il fatto che un concorrente avesse dichiarato di impegnarsi a fornire con continuità ad altro concorrente i quantitativi necessari di anidride carbonica F.U. per tutta la durata della fornitura, non fosse elemento di per sé solo sufficiente a ritenere adeguatamente comprovata la riconducibilità delle offerte presentate dai due operatori economici ad un unico centro decisionale, non potendo considerarsi preclusiva della partecipazione alle gare d'appalto la mera sussistenza di rapporti commerciali tra imprese del medesimo settore, in assenza del concorso degli altri elementi individuati dalla giurisprudenza quali indici rivelatori del c.d. “collegamento sostanziale” delle imprese.

È principio consolidato in giurisprudenza che, al di là delle ipotesi di controllo societario tipizzate dall'articolo 3259 del codice civile, la relazione di fatto tra due concorrenti può integrare un'ipotesi di collegamento sostanziale, sanzionabile con l'esclusione, solo a condizione che venga fornita adeguata prova circa il fatto che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano effettivamente imputabili ad un unico centro decisionale, avendo riguardo alle concrete circostanze del caso.

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