Il perfezionamento della presentazione dell’offerta telematica

10 Dicembre 2018

Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, la domanda di partecipazione alla gara telematica deve necessariamente essere trasmessa via p.e.c. all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.
Massima

“Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, la domanda di partecipazione alla gara telematica deve necessariamente essere trasmessa via p.e.c. all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it”.

Il caso

All'apertura delle operazioni di una vendita telematica sincrona mista è risultata regolarmente presentata un'unica offerta cartacea con cauzione versata mediante assegno circolare; tuttavia sul conto corrente intestato alla procedura è risultato accreditato anche un bonifico bancario riconducibile ad un deposito cauzionale inerente ad un'offerta telematica, mai ricevuta dal gestore della vendita come dimostrato dall'analisi dei flussi telematici.

La sostanziale inesistenza dell'offerta telematica è stata determinata dal mancato invio dell'offerta, seppur completata nel rispetto del wizard ministeriale e cifrata, all'indirizzo di PEC ministeriale appositamente predisposto: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

La questione

La questione in esame è la seguente: se l'offerta telematica completata mediante il wizard ministeriale e inviata via e-mail dal Portale delle Vendite Pubbliche al presentatore possa ritenersi validamente presentata in caso di mancata successiva trasmissione all'indirizzo ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

Le soluzioni giuridiche

Il caso di specie rende opportuno richiamare per sommi capi la normativa quadro di riferimento cui si innesta la disciplina relativa alla modalità di presentazione e trasmissione di un'offerta telematica.

Per effetto del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con l. n. 119/2016, l'art. 569, comma 4 c.p.c. ha introdotto l'obbligatorietà dell'espletamento della gara telematica.

Infatti l'art. 569, comma 4 c.p.c. così come novellato, dispone quanto segue “… il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.

Il Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), fulcro e protagonista indiscusso del sistema delineato, è stato dichiarato pienamente operativo con decreto del Ministro della giustizia del 5 dicembre 2017 pubblicato in G.U. il 10 gennaio 2018.

Pertanto, in ossequio al d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con l. n. 119/2016, le vendite telematiche sono divenute obbligatorie decorsi novanta giorni dal 10 gennaio 2018 e quindi in data 10 aprile 2018.

Le regole tecniche e operative che disciplinano le modalità di svolgimento della gara telematica sono contenute nel d.m. 26 febbraio 2015, n. 32.

Le diverse tipologie di gare telematiche di dividono come segue: vendita sincrona telematica; vendita sincrona mista; vendita asincrona.

Le definizioni delle modalità di gara sono contenute all'art. 2, comma 1, lett. f), g), h), del d.m. n. 32/2015; che per comodità espositiva si riportano.

f) «vendita sincrona telematica»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;

g) «vendita sincrona mista»: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura;

h) «vendita asincrona»: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura;

Le offerte telematiche, escluse quindi le offerte analogiche tradizionali che trovano parziale operatività nella vendita sincrona mista, devono essere presentate e trasmesse ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.m. n. 32/2015.

LA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Come anticipato la modalità operativa di presentazione e trasmissione dell'offerta telematica è disciplinata agli artt. 12 e 13 del d.m. n. 32/2015.

Innanzitutto l'offerta deve essere presentata mediante la compilazione del modulo web denominato “Offerta Telematica” disponibile sul portale del gestore della vendita.

La compilazione consiste nell'inserimento dei dati che identificano: il presentatore, l'offerente (in ipotesi persona fisica o giuridica diversa dal presentatore), la procedura, l'oggetto della vendita, il prezzo offerto, il deposito cauzionale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Conclusa la compilazione, il sistema permette il pagamento del bollo digitale e l'offerta viene criptata ed inviata all'utente.

Successivamente ai sensi dell'art. 13 comma 1, l'offerta criptata deve necessariamente essere trasmessa ad un apposto indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it) mediante la casella di posta elettronica indicata nella compilazione dell'offerta telematica.

L'offerta, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.m. n. 32/2015, si perfeziona e di fatto viene ad esistenza nel momento in cui è generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Per vero l'art. 14, comma 1 letteralmente dispone che: “L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.

Solo con la trasmissione dell'offerta criptata, quest'ultima potrà essere decifrata - non prima di 180 e non oltre 120 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita - e trasmessa da parte del portale delle vendite pubbliche al gestore della vendita telematica per l'espletamento dell'esperimento di vendita.

Osservazioni

Come si evince dalla sentenza in commento la mancata trasmissione dell'offerta telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata offertapvp.dgsia@giustiziacert.it determina, ai sensi dell'art. 14, del d.m. n. 32/2015, la sostanziale inesistenza dell'offerta stessa, seppur completa e conforme ai requisiti dettati dal d.m. n. 32/2015.

La ratio della norma è innanzitutto pratica: il sistema di vendita telematica è concepito in guisa che il gestore della vendita, prima dell'esperimento, non abbia un rapporto diretto con il presentatore/offerente; di conseguenza la mancata trasmissione dell'offerta all'indirizzo p.e.c. ministeriale preclude la decriptazione e la trasmissione della stessa al gestore della vendita telematica e quindi determina la mancata trasmissione dell'offerta nei termini di legge.

D'altra parte l'architettura del sistema di vendita telematica che vede coinvolti nella fase preparatoria all'esperimento tre soggetti (offerente/presentatore, gestore della vendita, Portale delle vendite telematiche) appare coerente a garantire gli obiettivi perseguiti dal legislatore in termini di imparzialità, trasparenza.

Guida all'approfondimento

- A. Barale, R. D'Aprile, Il Portale delle vendite pubbliche: le modalità di vendita e l'offerta telematica, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017.

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