La Cassazione chiarisce modalità e limiti per la vendita della canapa
10 Dicembre 2018
Due recentissime decisioni si sono occupate di questioni poste dalla legge 242 del 2 dicembre 2016, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La VI Sezione (udienza 29 novembre 2018, notizia di decisione) ha ritenuto che non sussistono i presupposti per il sequestro preventivo di infiorescenze di cannabis sativa poste in vendita e provenienti da coltivazioni eseguite nel rispetto delle previsioni della legge 242/2016: il sequestro preventivo disposto dal giudice in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 è stato annullato, essendosi ritenuto che il commercio delle infiorescenze (e in genere dei prodotti derivanti dalla canapa) deve ritenersi consentito se il contenuto di THC non supera il limite dello 0,6%, fissato dall'art. 4 della citata legge 242/2016 in riferimento alla coltivazione della canapa; superato tale limite, il prodotto è soggetto alla disciplina dettata dal d.P.R. 309/1990 e, avendo natura di sostanza stupefacente, non può essere commercializzato.
La III Sezione (udienza 6 dicembre 2018, notizia di decisione) ha confermato che la legge 242/2016 consente la commercializzazione dei prodotti della coltivazione della canapa ma a tre condizioni:
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