Bancarotta. La Corte costituzionale sull’automatismo delle pene accessorie decennali
10 Dicembre 2018
È incostituzionale la previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta. Il caso. L'ordinanza di rimessione si inserisce nella complessa vicenda processuale del crac Parmalat e attiene ad un'operazione di concessione di prestito-ponte per l'acquisto di un'azienda siciliana. Gli imputati, condannati per reati bancarotta fraudolenta, impugnavano per cassazione la sentenza della Corte d'appello e la Cassazione riteneva ammissibile e rilevante l'eccezione di legittimità costituzionale relativa alla misura fissa decennale della durata delle pene accessorie.
La Corte costituzionale ha ritenuto anche fondata l'eccezione. Pene accessorie temporanee di durata fissa non sono compatibili con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Poiché la gravità dei fatti qualificabili come bancarotta fraudolenta può essere in concreto assai diversa, un'unica e indifferenziata durata delle pene accessorie determina risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi. La durata delle pene accessorie è stabilita caso per caso dal giudice. Nel condannare un imputato per bancarotta fraudolenta il giudice penale dovrà pertanto determinare discrezionalmente la durata delle pene accessorie che si aggiungono alla pena principale della reclusione. La durata delle pene accessorie sarà stabilita caso per caso dal giudice, fino al tetto massimo di dieci anni ma senza più alcun automatismo, tenendo conto della concreta gravità del fatto commesso dall'imputato. Resta ferma, ovviamente, la possibilità che la durata della pena accessoria sia maggiore di quella della pena detentiva. La funzione delle pene accessorie. Le pene accessorie hanno un minor grado di afflittività, e svolgono una funzione almeno in parte diversa, rispetto a quella delle pene detentive, essendo finalizzate a impedire al condannato di continuare le attività che gli hanno fornito l'occasione per commettere gravi reati. |