Validità della cartella in .pdf notificata via PEC: apparente contrasto tra tre sentenze della CTP Salerno

Aurelio Parente
12 Dicembre 2018

La CTP Salerno, pronunciandosi con tre sentenze, ha dato due diverse interpretazioni della normativa sulla notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC, pur a fronte della medesima contestazione di nullità della notifica effettuata con documento in formato .pdf e non .p7m.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con le tre sentenze n. 4202/2018, n. 4227/2018 e n. 4284/2018 ha dato due diverse interpretazioni della normativa sulla notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC, con effetto nel Processo Tributario Telematico, in esito alle quali le istanze dei ricorrenti sono state accolte per una di esse e respinte per le altre due, pur a fronte della medesima contestazione di nullità della notifica della cartella effettuata a mezzo posta certificata con documento in formato .pdf e non .p7m.

I giudici del primo grado, per quanto alle eccezioni sulla notificazione decise con le sentenze n. 4202/2018, n. 4227/2018, non hanno condiviso la tesi difensiva secondo la quale la notifica doveva essere considerata nulla in quanto la cartella era stata notificata solo in formato .pdf e non .p7m, in quanto, data la generica contestazione, trovava invece applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione in più decisioni (ex multis l'ordinanza n. 7665 del 18 aprile 2016) che "l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale".

Viceversa la sentenza n. 4284/2018 ha considerato illegittime le cartelle notificate via PEC con il semplice formato .pdf e non .p7m in quanto, in assenza di tale ultimo formato, non può essere data prova della integrità ed immodificabilità del documento prodotto rispetto all'originale.

Ad una prima lettura le due decisioni appaiono in netto contrasto tra loro, attribuendo diverso ed opposto valore al formato .pdf utilizzato dall'Ente per la notifica delle cartelle di ruolo, tuttavia una più attenta lettura consente di cogliere alcune specificità nella motivazioni portate dalle parti ricorrenti che invece riportano le due sentenze su un filo conduttore univoco.

Difatti, le sentenze n. 4202/2018, n. 4227/2018 hanno dato applicazione al principio portato dall'art. 156 c.p.c., richiamato nella citata Ordinanza, il quale privilegia il raggiungimento dello scopo legale dell'azione di notifica, perché il ricorrente ha genericamente chiesto di dichiarare la nullità a fronte della presenza di un formato documentale del documento informatico ricevuto diverso da quello connesso alla firma digitale, senza però contestare che tale formato facesse riferimento ad una copia informatica estratta rispetto ad un originale analogico, ossia contestano la sola procedura di notifica e non la capacità dell'atto in essa contenuto di essere corrispondente all'originale in possesso del mittente; a fronte di ciò, coerentemente i giudici hanno ritenuto applicabile la prevalenza del comprovato raggiungimento dello scopo legale da parte della procedura di notifica.

Nel ricorso deciso, invece, con la sentenza n. 4284/2018 la parte contesta espressamente la conformità della copia di cartella ricevuta a mezzo PEC rispetto all'originale in possesso del notificante ed è rispetto a tale validità ai fini processuali che pone la questione dell'errato utilizzo del formato .pdf in luogo di quello .p7m, che, se utilizzato avrebbe consentito invece di attestare detta conformità; nel corso del processo, d'altronde, l'Agente della riscossione, di fronte alle contestazioni del ricorrente non ha dimostrato di aver provveduto alla regolare notifica di esse in forma di "documento informatico" (e non di mera copia informatica di documento cartaceo).

Concludendo, quindi, le due decisioni non sono tra loro in contrasto, avendo la prima avuto riguardo alla prova dell'effetto legale della notifica, a prescindere dalla forma utilizzata per i documenti in essa contenuti, mentre la seconda ha deciso sul non provato utilizzo nella notifica telematica da parte dell'Agente della riscossione un documento informatico che potesse essere qualificato come documento nativo informatico in luogo di copia informatica di esso.

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