Redazione Scientifica
12 Dicembre 2018

Come affermato in giurisprudenza (TAR Toscana, Sez. II, 21.2.2018 n. 288) il principio di rotazione non ha carattere assoluto ma relativo, altrimenti...

Come affermato in giurisprudenza (TAR Toscana, Sez. II, 21 febbraio 2018 n. 288) il principio di rotazione non ha carattere assoluto ma relativo, altrimenti esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo.

Nella fattispecie, all'avviso esplorativo hanno fornito riscontro due operatori di cui uno era il gestore uscente, e pertanto l'esclusione di quest'ultimo avrebbe limitato e non promosso la concorrenza nel mercato, per cui, in presenza di due sole imprese (compreso il gestore uscente) la stazione appaltante ha legittimamente deciso di ammettere alla gara anche il gestore uscente al fine di far prevalere l'esigenza del confronto concorrenziale rispetto al principio di rotazione.

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