Decorrenza del termine di impugnazione degli atti delle gare di appalto pubblico.

Redazione Scientifica
12 Dicembre 2018

L'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, che stabilisce gli obblighi di informazione a carico della stazione nei confronti di candidati e offerenti nelle gare di appalto, sostituendo...

L'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, che stabilisce gli obblighi di informazione a carico della stazione nei confronti di candidati e offerenti nelle gare di appalto, sostituendo l'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 e non riproducendo il comma 5 quater di quest'ultimo, ha espunto l'istituto dell'accesso “accelerato” alla documentazione delle gare di appalto.

Questo implica che la tesi giurisprudenziale secondo la quale il termine breve per impugnare i provvedimenti di queste procedure, che non siano noti a seguito della comunicazione di aggiudicazione, debba essere incrementato del tempo necessario per espletare l'accesso non può più essere accettata poiché manca di una base normativa.

La volontà del legislatore è quella di onerare i partecipanti alle gare di impugnare tempestivamente, id est entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, i provvedimenti della procedura in coerenza con la logica acceleratoria propria del “processo appalti” (nella fattispecie il collegio ha peraltro ritenuto la sussistenza degli estremi per la “rimessione in termini” del ricorrente, in tal senso deponendo l'oscurità del quadro legislativo causato dalle ripetute modificazioni della normativa in tema di comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti nelle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, con le conseguenti oscillazioni giurisprudenziali)

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