La differenza tra soluzioni migliorative e varianti.
12 Dicembre 2018
Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici spetta alla stazione appaltante definire i caratteri del prodotto che deve essere fornito dai concorrenti, indicando la possibilità di proporre eventuali migliorie. Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante disposizione contenuta nella disciplina di gara e l'individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018 n. 270). |