E’ inutilizzabile il documento di identità inserito nella busta amministrativa per altri fini.
11 Dicembre 2018
La presenza “comunque” del documento di identità dei sottoscrittori nella busta amministrativa non vale ad attribuire la consistenza ovvero il valore di “autocertificazione” alla dichiarazione resa dal concorrente circa il possesso di automezzi (prevista dalla lex specialis a pena di esclusione dalla gara) priva del prescritto documento di identità del o dei legali rappresentanti dell'operatore economico, posto che l'autocertificazione non può che essere intesa come uno strumento specifico, connotato da una propria autonomia, non integrabile e, dunque, non configurabile in virtù del mero richiamo – operato, peraltro, a seguito della disposizione dell'esclusione dalla gara – di documentazione prodotta ad altri fini, pena, tra l'altro, l'evidente venire meno del valore probatorio privilegiato che caratterizza la stessa; né tale carenza è suscettibile di regolarizzazione mediante il soccorso istruttorio, trattandosi di un'ipotesi di incompletezza dei documenti richiesti dal bando di gara del tutto differente dalle ipotesi di carenza di “qualsiasi elemento formale” della domanda di partecipazione. |