Tratta di persone

Chiara Fiandanese
12 Dicembre 2018

Il delitto di tratta di persone ex art. 601 c.p. è collocato nel Titolo XII del Libro II, Capo III, Sezione I del codice penale che riguarda i delitti contro la persona e la libertà individuale.Tale articolo, che comprende due diverse fattispecie di reato previste dal comma 1, è stato riformulato dall'art. 2 del d.lgs. n. 24/2014 Attuazione della direttiva 2011/36/Ue, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, ratificata dall'Italia con il r.d. 1723/1928, all'art. 1 stabiliva che «la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione di un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi».
Inquadramento

Il delitto di tratta di persone ex art. 601 c.p. è collocato nel Titolo XII del Libro II, Capo III, Sezione I del codice penale che riguarda i delitti contro la persona e la libertà individuale.

Tale articolo, che comprende due diverse fattispecie di reato previste dal comma 1, è stato riformulato dall'art. 2 del d.lgs. n. 24/2014 Attuazione della direttiva 2011/36/Ue, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, ratificata dall'Italia con il r.d. 1723/1928, all'art. 1 stabiliva che «la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione di un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi».

Successivamente, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di essere umani (Convenzione di Varsavia), firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata in Italia con la l. 108/2010, all'art. 4 lett. a), ha stabilito che «l'espressione tratta di esseri umani indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi».

Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico protetto dalla norma è costituito dallo status libertatis, cioè dal complesso delle condizioni in cui si manifesta la libertà dell'essere umano.

I soggetti

Il soggetto attivo può essere chiunque si rende colpevole dei fatti descritti. Si tratta, pertanto, di un reato comune.

I soggetti passivi sono: per la prima fattispecie di reato prevista dal comma 1, la vittima che già si trova nella condizione di schiavitù o servitù; per la seconda fattispecie prevista dal comma 1, la vittima che si trova in stato di libertà. Ai sensi del comma 2, soggetto passivo delle condotte previste dal comma 1, può essere anche un minore.

La condotta

Il reato di tratta di persone è a fattispecie plurima in quanto sono previste diverse condotte.

La prima, prevista dalla prima parte del comma 1, consiste nel reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p..

Tali condotte devono essere realizzate nei confronti di soggetti che già si trovano in situazione di schiavitù o di servitù. Sul punto si fa presente che, precedentemente alla modifica, la Suprema Corte aveva stabilito che «ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia» (Cass. Sez. V, n. 40045 del 24/09/2010); la Corte di assise di Agrigento, con sentenza del 13.02.2015 depositata il 9.05.2015, si è uniformata a tale principio giurisprudenziale (cfr. Giurisprudenza commentata - Sulla configurabilità del reato di tratta di persone. La strage dei migranti di Lampedusa).

Per reclutamento deve intendersi il reperimento di un soggetto che si trovi in condizioni di inferiorità o sudditanza con il fine di collocarlo in una struttura organizzata.

Per trasporto deve intendersi lo spostamento forzato della persona all'interno del territorio dello Stato.

Per cessione di autorità deve intendersi ogni azione di trasferimento, a titolo gratuito od oneroso, del controllo sulla persona offesa da un soggetto ad un altro.

Per ospitalità deve intendersi quella attuata allo scopo di agevolare la condotta illegale posta in essere dal soggetto attivo e non quella concessa per motivi umanitari.

La seconda condotta prevista dal comma 1 seconda parte, consiste, invece, nel realizzare le stesse condotte suddette ma nei confronti di una o più persone non sottoposte già a condizione di schiavitù, facendo uso di inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità (le stesse condizioni sono previste dal comma 2 dell'art. 600 c.p. per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), con lo scopo di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Tale delitto è a forma vincolata, in quanto si realizza attraverso una delle condotte tassativamente indicate dalla norma.

Per inganno deve intendersi l'induzione in errore del soggetto passivo.

La violenza si identifica con qualsiasi mezzo adoperato dall'agente che sia idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.

Per minaccia deve intendersi ogni mezzo idoneo a limitare la libertà psichica di un soggetto. È costituita da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta al soggetto passivo, in qualsiasi forma, il pericolo di un male ingiusto, cioè contra ius, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio.

Si ha abuso di autorità quando il soggetto agente, nonostante sia legittimamente dotato di una posizione autoritativa nei confronti del soggetto passivo, la eserciti in modo illegittimo.

Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona offesa non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; tale definizione viene offerta dall'art. 2 par. 2 della direttiva europea 2011/36/UE. Inoltre, tale condizione è desunta da quanto stabilito dall'art. 90-quater c.p.p..

Inferiorità fisica o psichica non deve intendersi nel senso di versare in uno stato patologico di deficienza psichica o di infermità mentale né di menomazione fisica.

Per situazione di necessità deve intendersi qualsiasi situazione di debolezza e di mancanza materiale o morale, idonea a condizionare la volontà della persona, e non è identificabile nello stato di necessità cui fa riferimento l'art. 54 c.p. ma, piuttosto, nello stato di bisogno menzionato nell'art. 1448 c.c. (Cass. Sez. III, n. 21630 del 06/05/2010 e n. 3368 del 20/12/2004).

In evidenza

Il requisito dello stato di bisogno richiesto dall'art. 1448 c.c. non coincide necessariamente con l'assoluta indigenza o con una pressante esigenza di denaro, ma deve tuttavia intendersi come ricorrenza, anche se contingente, di una situazione di difficoltà economica riflettentesi non solo sulla situazione psicologica del contraente di modo da indurlo ad una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio così da determinare, in rapporto di causa ed effetto, una situazione di lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione tra la prestazione eseguita e quella ottenuta (Cass. civile Sez. III, Sentenza n. 10815/2004).

Elemento soggettivo

L'elemento psicologico richiesto per la fattispecie prevista dal comma 1 prima parte, è il dolo generico che si identifica nella coscienza e volontà di compiere una delle attività indicate nella norma ai danni di un soggetto che si trova già in condizioni di schiavitù o servitù.

L'elemento psicologico richiesto, invece, per la fattispecie prevista dal comma 1 seconda parte, è il dolo specifico che si identifica nella coscienza e volontà di indurre o costringere il soggetto passivo a compiere una delle attività indicate dalla norma. Non rileva che la finalità perseguita dall'agente non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.

Consumazione e tentativo

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono realizzate le diverse condotte previste dalla norma.

Nel caso di trasferimento o trasporto del soggetto passivo, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui cessa la condotta posta in essere dall'agente anche se viene realizzata la tratta di una sola persona; nel caso di introduzione nel territorio dello Stato, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la vittima entra nel territorio nazionale; in tutti gli altri casi previsti, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizzano le condotte indicate dalla norma.

Ai sensi dell'art. 602-quater c.p. il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo si tratti di ignoranza inevitabile, qualora questa sia un minore di diciotto anni.

Il tentativo è configurabile.

Circostanze aggravanti

L'art. 602 ter c.p. prevede diverse circostanze aggravanti. Il comma 1 prevede tre circostanze aggravanti speciali ad effetto speciale che determinano un aumento di pena da un terzo alla metà quando: la persona offesa è minore degli anni diciotto; i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. I commi 5, 6, e 7 prevedono un aumento di pena dalla metà ai due terzi se il reato è commesso: in danno di un minore degli anni sedici (comma 5); da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata (comma 6); mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (comma 7).

Inoltre, ai sensi del comma 10 le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con le suddette circostanze aggravanti, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse all'esito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.. Pertanto, le diminuzioni di pena devono essere operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

In evidenza

Il delitto di tratta di persone commesso nei confronti di persone minori di età non assorbe l'aggravante prevista dall'art. 602 ter c.p., con riferimento a tale condizione anagrafica della persona offesa, in quanto la nuova formulazione dell'art. 601 c.p., introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, si limita a stabilire che, allorquando oggetto della tratta sono soggetti minori, il reato è configurabile anche in assenza delle modalità indicate nella prima parte della disposizione.

(Cass. Sez. V, n. 39797 del 10/06/2015)

L'art. 36, comma 1 della L. n. 104/1992 (da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 della L. 15 luglio 2009, n. 94) prevede che, quando il reato è commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

L'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 prevede che la pena stabilita per il reato è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Circostanze attenuanti

L'art. 600-septies.1 c.p.. prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale per la quale la pena è diminuita da un terzo alla metà quando il concorrente si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Rapporto con altri reati

Il delitto previsto dall'art. 601 c.p. non concorre con quello previsto dall'art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù) in quanto, la prima parte del comma 1 dell'art. 601 c.p. punisce colui che commette il reato nei confronti di chi si trova già in stato di schiavitù o servitù; mentre il fine a cui tende la previsione della seconda parte del comma 1 è proprio quello di ridurre in schiavitù o servitù il soggetto passivo.

Tale reato, inoltre, non concorre con quello previsto dall'art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) in quanto esso contiene una clausola di riserva che lo rende applicabile fuori dalle ipotesi previste dall'art. 601 c.p..

Il reato di tratta di persone concorre con quello previsto dall'art. 601 bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) in quanto il primo, riguarda persone fisiche che subiscono le attività previste dalla norma per poi subire successivamente il prelievo di organi, il secondo, invece, riguarda le attività compiute direttamente sugli organi stessi.

Il reato ex art. 601 c.p. concorre con il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsto dall'art. 12, comma 1 del d.lgs. 286 del 1998, in quanto quest'ultimo non è assorbito dal più grave delitto di tratta di persone, essendo diverso il bene giuridico tutelato dalle norme, in quanto la prima è a presidio dell'ordine pubblico, mentre la seconda della libertà della persona. Il meccanismo dell'"assorbimento", a cui rimanda l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", presuppone che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse protetto dal reato meno grave da assorbire (Cass. Sez. III, n. 50561 del 08/10/2015).

Profili processuali

Indagini. Ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis c.p.p., quando si tratta di procedimenti per il delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere il reato di tratta di persone, le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 407, comma 2 lett. a) n. 7-bis c.p.p. nel caso in cui le indagini preliminari riguardano il reato ex art. 601 c.p., il termine di durata massima è di due anni.

Comunicazione al tribunale dei minorenni. Ai sensi dell'art. 609-decies, comma 1 c.p., se il reato è stato commesso in danno di minorenni, il Procuratore della Repubblica ne deve dare notizia al Tribunale per i minorenni.

In questo caso, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime del reato e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede; di tali servizi si avvale anche l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Autorità giudiziaria competente. È attribuita alla Corte di assise la competenza per il reato di tratta di persone.

La competenza in appello appartiene alla Corte d'assise d'appello, anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare; si tratta di competenza funzionale, con la conseguenza che la violazione della relativa disciplina determina, ex art. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1 c.p.p., una nullità assoluta e, pertanto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità (Cass. Sez. V, n. 31673/2017).

Incidente probatorio. L'art. 392, comma 2 c.p.p. stabilisce che nel procedimento per il delitto ex art. 601 c.p. il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

Applicazione della pena su richiesta. Ai sensi dell'art. 444, comma 2 c.p.p., i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis c.p. tra i quali è compreso il delitto ex art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere il reato ex art. 601 c.p., sono esclusi dall'applicazione del comma 1 che prevede l'ipotesi di patteggiamento allargato che consente all'imputato e al P.M. di accordarsi per una pena detentiva che al netto della riduzione di 1/3 sia ricompresa tra 2 anni e 1 giorno fino a 5 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria.

Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. Ai sensi dell'art. 599 bis, comma 2 c.p.p. sono esclusi dal concordato in appello previsto dal comma 1, i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis c.p. tra i quali è compreso il delitto ex art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere il reato ex art. 601 c.p..

Pene accessorie. L'art. 600 septies2 c.p. prevede che, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, conseguono pene accessorie, quali:

  1. la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
  2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
  3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
  4. l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, comma 1 c.p., quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, quando il delitto è commesso in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata a tale delitto, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Confisca. Ai sensi dell'art. 600-septies c.p., nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 ter, comma 1, numeri 1), 5) e 5-bis), 609 quater, 609 octies c.p., quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 ter, comma 1, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609 undecies c.p., è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.

Prescrizione. L'art. 157, comma 6 c.p. prevede che per tale reato il termine di prescrizione è raddoppiato.

L'art. 1, comma 10 della L. n. 103/2017 prevede che “per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1 bis c.p.p. (tra i quali è compreso il reato previsto dall'art. 601 c.p.), se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato”. Il comma 15, inoltre, prevede che le disposizioni del comma 10 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ovvero dopo il 3.08.2017.

Fatti commessi all'estero. Ai sensi dell'art. 604 c.p. il reato di tratta di persone si configura anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi, poiché la pena della reclusione prevista per il reato non è inferiore nel massimo a cinque anni, è punibile il cittadino straniero quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia.

In evidenza

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Fattispecie relativa ad un m.a.e. esecutivo emesso dalle autorità romene, in cui la S.C., facendo applicazione di tale principio, ha negato la consegna ritenendo commesse in Italia le condotte di tratta di esseri umani e traffico di minori, quali reati fine di un'associazione criminale finalizzata a commettere reati in materia di sfruttamento della prostituzione) (Cass. Sez. VI, n. 16115/2012)