Notifiche a mezzo PEC e raggiungimento dello scopo
13 Dicembre 2018
Massima
È da ritenersi tardivo il ricorso in Cassazione proposto oltre il termine di sessanta giorni da una notificazione a mezzo PEC che, pur essendo privo degli elementi richiesti dall'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, non può considerarsi nullo ma irregolare e pertanto suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo; non avendo il ricorrente dimostrato di aver subito alcun pregiudizio o lesione del diritto di difesa a seguito della violazione della regola processuale. Non rileva inoltre ai fini della nullità della notifica che il notificante abbia notificato la suddetta sentenza alla PEC di uno solo dei due difensori. Il caso
Le due sentenze della Suprema Corte in commento pur differenziandosi leggermente, possono essere certamente accorpate sia nella massima che nel commento esaminando entrambe le conseguenze di una notifica a mezzo PEC priva dei requisiti sanciti dall'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. Pur trattandosi di una questione già affrontata in numerose pronunce della Suprema Corte, prima fa tutte quella a sezioni unite del 18 aprile 2016 n. 7665, capostipite di un granitico orientamento volto a sancire l'applicabilità anche alle notifiche a mezzo PEC dell'art. 156 c.p.c., le sentenze in commento hanno la particolarità di sancire il raggiungimento dello scopo di notifiche telematiche effettuate ai fini della decorrenza del termine breve.
Pur avendo entrambe le notifiche numerosi profili di irregolarità, entrambe le sentenze dichiarano l'inammissibile il ricorso poiché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione a mezzo PEC, ritenendo che anche laddove la notificazione della sentenza sia stata effettuata al fine di far decorrere il termine breve, possa beneficiare della sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c.. La questione
Può essere opportuno ripercorrere in questa sede le eccezioni mosse dai ricorrenti alle due notifiche. In particolare relativamente alla sentenza n. 23458 il ricorrente eccepiva le seguenti irregolarità: a. era assente la rituale attestazione di conformità della relata di notifica allegata al messaggio PEC in data 15 aprile 2016 in quanto essa era apposta su documento informatico separato; b. il testo della relata predisposta dal difensore del notificante, pur dando conto dell'allegata sentenza della Corte d'Appello di Milano, indicando il corrispondente numero di procedimento con la data di pubblicazione, mancava del "nome file" così come previsto dalle "specifiche tecniche" del 28 dicembre 2015 rendendo dunque impossibile individuare la copia cui la notifica si riferiva ; c. mancando una valida attestazione di conformità, il file trasmesso non equivaleva all'originale; d. la notifica doveva ritenersi inesistente e comunque nulla; e. il vizio dedotto doveva essere esteso a qualsiasi inosservanza del procedimento notificatorio e rilevabile d'ufficio; f. il vizio rendeva la notifica inidonea a far decorrere il termine breve perché, anche se l'atto era stato conosciuto, ai fini della decorrenza di esso non erano ammessi equipollenti ; g. doveva ritenersi violato il diritto di difesa perché la PEC era stata indirizzata soltanto ad uno dei due difensori.
Relativamente invece alla notifica scrutinata nella sentenza n. 23620 il ricorrente lamentava che l'indirizzo PEC dell'avvocato era stato tratto dall'albo degli avvocati di Messina e non dagli elenchi pubblici elencati tassativamente negli artt. 4 e 16, comma 12 della legge n. 221/2012 di conversione del d.l. n. 179/2012. In particolari tra tali elenchi gli unici da cui è possibile estrarre gli indirizzi degli avvocati sono il ReGinDe (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici tenuto presso il Ministero della Giustizia) e Ini-PEC (www.inipec.gov.it) Inoltre sosteneva il ricorrente che, la notifica in parola, non riportava nell'oggetto della PEC la dicitura: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e la relata non riportava il codice fiscale della parte istante. Ebbene tutti i vizi sopra riportarti comporterebbero ai sensi dell'art. 11 della legge 53 del 1994 la nullità della notifica. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte tuttavia, aderendo all'ormai granitico orientamento espresso fin dalla ben nota sentenza a Sezioni Unite del 18 aprile 2016 n. 7665, ritiene che tali vizi non possano comportare la nullità della notifica. In particolare, anche riguardo alla tassatività dei pubblici elenchi da cui l'avvocato può estrapolare l'indirizzo PEC del notificato, la Suprema Corte rileva che anche l'albo degli avvocati pur non essendo incluso nel tassativo elenco sopra richiamato rappresenta la fonte di dati da cui provengono gli indirizzi PEC raccolti tanto nel ReGinDE quanto nel registro Ini-PEC.
Peraltro secondo la Suprema Corte, anche l'art. 5 della legge 53 del 1994, prescrivendo che, in caso di notifica indirizzata a un avvocato, la stessa debba essere inviata all'indirizzo PEC comunicato dal destinatario al proprio ordine, di fatto non può che avvallare la tesi secondo cui l'indirizzo PEC estrapolato dall'albo non potrà mai essere differente da quello presente sul ReGinDe o Ini-PEC. Relativamente invece agli ulteriori vizi contenuti nelle suddette notifiche entrambe le sentenze concordano nel giudicare mera irregolarità l'assenza di tali elementi. In particolare secondo la Cass. 23458/2018 la mancanza del nome del file nell'attestazione di conformità prevista dall'art. 19-ter provvedimento 16 Aprile 2014, rappresenterebbe una violazione di una norma di rango secondario.
Secondo la Corte infatti, tali norme, finalizzate al funzionamento del processo civile telematico ma complementari rispetto a quelle di rango primario - non determinano la nullità della notifica in quanto l'interprete deve valutare la rilevanza del vizio denunciato in funzione della compromissione (o meno) dei diritti di difesa, atteso che la forma degli atti è prescritta per conseguimento del fine prefisso dalla norma che la disciplina, sicché deve comunque riconoscersi l'applicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.. Peraltro, sempre secondo la Corte la puntuale descrizione della sentenza notificata, contenente anche il numero di sentenza e il numero di ruolo della causa, non potrebbero far sorgere alcun circa la genuinità della sentenza notificata. Alle stesse conclusioni giungono anche le Sezioni Unite nella sentenza n. 23620 del 2018, ribadendo che, l'unica condizione ostativa al raggiungimento dello scopo, sarebbe la prospettazione di circostanze lesive del diritto di difesa del notificato che, nella fattispecie in esame non venivano neppure prospettate.
Un ulteriore questione meritevole di approfondimento si ritrova infine nella sentenza n. 23458, laddove si censura anche un ulteriore motivo di nullità della notifica ed in particolare la circostanza che la sentenza fosse stata notifica ad uno solo dei difensori costituiti. Anche su questo punto gli Ermellini richiamano un consolidato orientamento, secondo il quale "quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario - semprechè questi non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte” (Cass. n. 5759/2004; Cass. n. 2774/2011). Secondo la Suprema Corte, tale principio, ben può applicarsi alle notificazioni in proprio a mezzo PEC. Infatti, poiché tutti gli avvocati sono tenuti a dotarsi di un indirizzo PEC presente sul REGINDE al quale è conferita piena affidabilità, deve giungersi alla conclusione che la notifica della sentenza al anche ad uno solo dei difensori o al domiciliatario è valida ed idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Osservazioni
Riguardo a quest'ultimo punto lo scrivente condivide le conclusioni della Suprema Corte peraltro già richiamate sulle pagine di questo Portale (http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/la-notificazione-al-procuratore-costituito-pec-caso-di-elezione-di-domicilio) ma che per la prima volta vengono applicate al caso concreto delle notifiche a mezzo PEC.
Tuttavia, riguardo agli ulteriori motivi di nullità delle notifiche a mezzo PEC dedotti e non censurati dalle sentenze in commento, pur prendendosi atto che il principio del raggiungimento dello scopo rappresenta ormai una regola quasi costante nella sanatoria di notifiche a mezzo PEC viziate da nullità, lo scrivente non può esimersi da qualche sommessa critica all'applicazione di tale principio alla notifica a mezzo PEC effettuata ai fini della decorrenza del termine breve.
A parere di scrive infatti, il principio di raggiungimento dello scopo, non dovrebbe poter essere invocato in tutti quei casi in cui non vi è prova che lo scopo sia stato effettivamente raggiunto, ad esempio in mancanza di impugnazione o di un qualsiasi impulso processuale effettuato nei termini decorrenti dalla notifica nulla.
Proprio a tal proposito, una recente sentenza della Corte di Appello di Bari (n. 1904/2018 pubbl. il 24 ottobre 2018) ha ritenuto che laddove manchi la relata di notificazione di cui al comma 5 dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, e in assenza di costituzione di controparte, non possa ritenersi raggiunto lo scopo, con la conseguenza che la sentenza resa nel grado di giudizio precedente deve ritenersi nulla per violazione del contraddittorio.
Nel caso di specie la Corte di Appello di Bari applicava proprio l'art. 11 della legge 53 del 1994 secondo cui notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. In particolare la mancata costituzione nel giudizio di primo grado è nel caso di specie inequivocabile prova della mancata acquiescenza del destinatario della notifica.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, pur non potendosi in realtà conoscere con completezza e chiarezza le motivazioni addotte dai ricorrenti circa la presunta violazione del contraddittorio nei rispettivi ricorsi, si può sostenere che il principio del raggiungimento dello scopo debba essere applicato con ragion veduta, in tutti quei casi in cui vi possa essere una effettiva incertezza sulla effettiva acquiescenza della notifica.
Infatti, in un clima in cui traspare molta incertezza nei confronti di un orientamento giurisprudenziale orientato ad una sanatoria tout court per tutte le notifiche in proprio a mezzo PEC, si ritiene più che mai doverosa e necessaria una analisi dei singoli casi concreti, anche al fine della verifica del requisito essenziale quale l'effettivo raggiungimento dello scopo dell'atto. Pertanto sempre a parere dello scrivente, il principio del raggiungimento dello scopo potrà operare, solo in presenza di una specifica acquiescenza da parte del destinatario della notifica stessa.
L'art. 156 c.p.c., infatti, nel prevedere la sanatoria in questione impone – come indicato dalla rilevante dottrina (Giovanardi; Minoli ed altri) – un primo accertamento che è proprio incentrato sulla individuazione della finalità dell'atto. Nella fattispecie della notificazione a mezzo PEC ai fini della decorrenza del termine breve, la finalità è duplice l'una per il soggetto notificante (che è quella di ridurre il termine della impugnazione) e l'altra in capo al soggetto cui è diretta la notifica (che è quella di allertare della notifica anche come fatto che produce la decorrenza del termine breve). Pertanto, anche nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio del contraddittorio, sia quest'ultima la finalità precipua e cioè quella possibilità del soggetto cui è rivolta la notifica di poter essere avvertito che trattasi di un atto che produce la decorrenza del termine breve avendo la certezza che il medesimo soggetto sia nella facoltà di avere piena e certa conferma che l'atto in questione (nella fattispecie copia autentica della sentenza) sia proprio quella utile a produrre gli effetti di riduzione del termine di impugnativa. Anche nella seconda fase di disamina della rispondenza dell'atto pur viziato da nullità al raggiungimento dello scopo, si è da più parti della dottrina chiarito che il “raggiungimento dello scopo” debba collocarsi come fatto materiale o almeno come situazione processuale.
Si è quindi definito il raggiungimento dello scopo identificandolo nel compimento dell'atto successivo della serie di cui l'atto viziato costituisce il presupposto ed il cui avversarsi è diretto a provocare (Proto-Pisani, lezioni di diritto processuale civile, Martinetti, Dento ed altri). Ad ogni buon conto, proprio in materia di notificazioni in proprio, ai sensi della legge 53 del 1994, un precedente orientamento della Suprema (Cfr. sentenza n. 13880 del 14 giugno 2007), ha chiarito che in materia di impugnazioni, la nullità della notifica della sentenza è inidonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. e la costituzione in giudizio del destinatario della notifica nulla non costituisce sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Ne consegue che, per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente, occorre avere riguardo al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.. Tale orientamento è inoltre ribadito, nella sentenza del 9 giugno 2014, n. 12949 che il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare "ex se" detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale. Un simile principio, peraltro, veniva espresso sempre dalla Suprema Corte con sentenza del 25 settembre 2009, n. 20684 ribadendo che l'art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega il termine breve di impugnazione non alla conoscenza - sia pure legale - della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione di cui agli art. 285 e 170 c.p.c. e, nel caso di specie, anche dalle rigide formalità prescritte dalla legge 53 del 1994. Per le motivazioni sopra esplicate, lo scrivente non condivide l'orientamento delle due sentenze in commento, che aprirebbe sempre di più la strada ad una sanatoria tout court di qualsiasi notificazione affetta da nullità ai sensi del combinato disposto degli art. 3-bis e 11 della legge 53 del 1994. Quale sarebbe dunque il senso di aver previsto un tale rigido formalismo per le notificazioni a mezzo PEC per poi disattenderlo conferendo un ingiusto vantaggio processuale alla parte non rispettosa delle regole? Ma soprattutto come si concilia tale apertura ad una sempre più ampia applicazione del principio del raggiungimento dello scopo con il rigido formalismo sancito invece in tema di mancato deposito della copia conforme della sentenza notificata a mezzo PEC? Con questi provocatori interrogativi non ci si può che auspicare una nuova evoluzione giurisprudenziale che crei un ideale equilibro tra le due posizioni.
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