Rilevanza usuraria degli interessi di mora (per una sintesi del problema)

13 Dicembre 2018

L'Autore, nonostante un orientamento contrario della Cassazione, evidenzia la presenza di diversi motivi di carattere sistematico che sembrano ostare alla rilevanza ai fini della disciplina dell'usura degli interessi e dei tassi di mora, dei quali viene sottolineata la diversità di struttura e funzione rispetto agli interessi corrispettivi. Sono poi evidenziate le lacune e le contraddizioni della normativa di riferimento, a livello legislativo (artt. 644 c.p. e 1815 c.c.) e di normativa di attuazione, con riguardo anche alle istruzioni tecniche della Banca d'Italia per la rilevazione del fenomeno.
Gli ostacoli fondamentali alla luce della normativa ex l. n. 108/1996

Il problema: se il tasso relativo agli interessi moratori, ovvero gli interessi concretamente maturati, rilevino ai fini dell'integrazione della fattispecie di usura ai sensi dell'art. 644 c.p. e 1815 c.c.

Nonostante l'orientamento della Cassazione, che a far tempo dalla sentenza n. 350/2013 sembra essersi stabilizzata nel senso della rilevanza usuraria delle voci suddette, pare a chi scrive che l'argomento meriti di essere meglio esaminato, anche solo per via dei diversi aspetti di rilievo sistematico che occorre esaminare (e dei quali la Cassazione non sembra sempre dare conto).

A livello legislativo l'art. 644 c.p., come riformato dalla l. n. 108/1996, puniva colui che si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari “in corrispettivo” della prestazione fornita all'usurato. Il terzo comma della disposizione prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”; a tale scopo, con appositi decreti emanati ogni trimestre del ministero dell'economia, in relazione a categorie omogenee di operazioni, suddivise anche per classi di importo, vengono individuati i c.d. tassi soglia, ossia i tassi oltre i quali l'operazione ha carattere usurario.

La dottrina ha subito evidenziato, all'indomani della riforma, la difficoltà di dare rilievo a interessi o a tassi usurari; ciò per due motivi fondamentali: il primo attinente al concetto di corrispettività impiegato dall'art. 644 cit., che preclude di dare rilievo a interessi moratori, per definizione di natura contrapposta a quella dei primi. Il secondo derivante dal fatto che può apparire paradossale far dipendere la consumazione del reato da una condotta antigiuridica imputabile al soggetto passivo del reato, qual è in sostanza l'inadempimento, dal quale derivano gli interessi moratori.

I dubbi dopo il d.l. n. 394/2000

L'art. 1 comma1 d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, dispone che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». La norma sancisce l'irrilevanza del momento della dazione o del pagamento di tali interessi, per concentrare la rilevanza penale al momento della promessa. Inoltre il riferimento “a qualunque titolo” potrebbe significare “anche a titolo di interessi moratori”. Tuttavia, il decreto citato opera espressamente, come da relativa intitolazione, in via di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. Ora, come sancito tra l'altro da Corte cost. n. 29/2002 (sulla quale infra, pt. 6), l'interpretazione autentica è legittima nei limiti della sua compatibilità con il testo della legge interpretata; quest'ultima si riferisce agli interessi o altri vantaggi usurari dovuti “in corrispettivo”; sostenere che in via interpretativa quest'ultima espressione possa significare “a titolo moratorio” appare a dire poco arduo. Né pare possibile fare leva sul comma 4 dell'art. 644 c.p., il quale ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario impone che si tenga conto delle «commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese […] collegate all'erogazione del credito»; si tratta di costi effettivamente sostenuti e non solo potenziali, come gli interessi dovuti per il caso di mora; l'elemento della “erogazione” del credito attiene poi al momento, del tutto fisiologico, della messa a disposizione della liquidità.

Al concetto di interessi corrispettivi si riferiva poi, secondo la dottrina maggioritaria ante riforma a opera della l. n. 108/1996, l'art. 1815 c.c. Del resto, qualora la previsione si volesse riferire agli interessi moratori, la stessa sarebbe del tutto superflua, in quanto in caso di inadempimento dell'obbligo di restituzione di un capitale, anche in difetto di previsione di interessi corrispettivi, opererebbe già la previsione dell'art. 1224 comma1 c.c., che determina il sorgere dell'obbligo di pagamento degli interessi di mora.

Aporie sistematiche

A livello di implicazioni sistematiche, occorre tenere conto che la tesi della rilevanza usuraria della mora (tasso e/o interessi concretamente maturati) determina non poche aporie logiche e assiologiche.

Si consideri, in prima battuta, che il tasso di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., in difetto di accordi inter partes, è pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ora, l'art. 2 lett. e) d. lgs. n. 231/2002 prevede che il tasso degli interessi di mora sia pari a un tasso di riferimento (sancito dal ministero dell'economia e delle finanze con cadenza sostanzialmente semestrale, ex art. 5 d.lgs. cit.) maggiorato di otto punti percentuali: ciò per le transazioni concluse dall'1.1.2013; in precedenza l'incremento previsto era di sette punti percentuali, e assumeva come tasso base un tasso di riferimento della Bce meglio descritto nella previgente lettera della disposizione. Ciò premesso, si sono dati dei casi in cui il tasso soglia è risultato inferiore al tasso di mora (per es. al 27 giugno 2006 il tasso soglia per i leasing di valore superiore a € 50.000 era pari all'8,04%, mentre il tasso di mora legale e suppletivo era del 9,25%): tuttavia un tasso legalmente stabilito non può essere anche usurario. Benché si possa sostenere che lo sforamento del tasso soglia sia giustificato in ragione della natura dei rapporti normalmente assoggettati al d.lgs. cit. (in sostanza forniture, per solito pagabili ai classici tre mesi data fattura; nel caso dei tassi soglia, invece, il riferimento è a finanziamenti di corso normalmente assai più lungo), da un punto di vista analitico è evidente l'impasse, dal quale si esce solo rimeditando la premessa, secondo la quale i tassi moratori possono essere rilevanti ai fini dell'usura.

Aporie assiologiche e costituzionali

Dal punto di vista assiologico, si consideri poi che l'art. 644 c.p. è norma sanzionatoria di natura penale, e che i decreti ministeriali che fissano i tassi soglia si basano sulla rilevazione, a opera della Banca d'Italia, dei (soli) tassi corrispettivi applicati dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari.

Consegue che applicare la norma penale anche con riguardo a fattispecie moratorie sarebbe privo di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost. È evidente infatti che una pena operante in via astratta su presupposti fattuali diversi da quelli in concreto sanzionati appare intrinsecamente irragionevole (breve: si ipotizzi una condanna in sede penale per via di un tasso di mora superiore al tasso soglia elaborato sulla base dei tassi corrispettivi).

I decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia: come aumentare la confusione

Impregiudicata la rilevanza, o meno, a livello legislativo dei tassi o degli interessi di mora, permane poi il fatto che i decreti ministeriali, in sede di determinazione del tasso soglia, si basano come già evidenziato su rilevazioni della Banca d'Italia; quest'ultima, a propria volta, nelle proprie istruzioni rivolte agli istituti di credito e intermediari finanziari, si premura (al punto C4, lett. d), delle istruzioni al luglio 2016) di escludere detti interessi, in quanto eventuali.

Il mancato computo di tali interessi si spiega per due motivi, per così dire micro e macroeconomici. Sotto il primo profilo, si osserva la scarsa omogeneità degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi praticati sul mercato, dipendendo i primi da molteplici fattori determinati dal caso concreto: sicché una loro rilevazione unitaria appare viziata dal voler ricondurre a unità fattispecie estremamente eterogenee. Sotto il secondo punto di vista, si osserva che dare rilievo anche agli interessi di mora, essendo più elevati di quelli corrispettivi, finirebbe per andare a scapito degli utenti del sistema creditizio più a rischio; ciò in quanto i tassi soglia sarebbero più elevati (e per converso, sarebbero legittimamente praticabili tassi di interesse a carico dei consumatori che altrimenti sarebbero da considerare ultra soglia).

L'irrilevanza delle fattispecie moratorie (tasso e/o interessi) significa tuttavia soltanto che si tratta di voci escluse dal calcolo del tasso soglia; per contro, né i decreti né le istruzioni affermano l'irrilevanza ai fini del perfezionamento della fattispecie dell'usura degli interessi moratori; non potrebbero farlo, poiché viene in rilievo un ambito di competenza esclusiva del legislatore, qual è quello penale ex art. 25 Cost.

Ciò significa che non si può, sulla base dei decreti ministeriali, affermare in via generale e astratta l'irrilevanza di tassi e degli interessi di mora, perché sul punto il problema deve essere analizzato e risolto esclusivamente a livello legislativo; certamente però appare possibile rilevare che, data l'oggettiva mancanza di tassi soglia relativi agli interessi moratori, l'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. appare problematica con riguardo a tali tassi.

L'orientamento della Cassazione

A livello operativo, Cass. civ., n. 350/2013 sancisce la rilevanza della mora ai fini della disciplina dell'usura. L'assunto è motivato dalla circostanza che come già evidenziato in base al d.l. n. 24/2000, rilevano gli interessi promessi o convenuti “a qualunque titolo”. Si richiama altresì a conforto Corte cost. n. 29/2002, che per il vero si limita a una valutazione di mera plausibilità dell'argomento.

Più in radice, si osserva che in termini astratti a conforto della tesi la Cassazione aveva affermato il principio dell'omogeneità degli interessi, desumibile dall'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 5286/2000). Inoltre l'orientamento potrebbe basarsi sul fatto che, come già evidenziato, il quarto comma dell'art. 644 c.p. sancisce il principio in base al quale la legge determina il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Ciò premesso, in critica alla Cassazione sono state svolte diverse obiezioni.

Anzitutto l'esistenza di un c.d. principio di omogeneità degli interessi appare opinabile. Lo stesso viene affermato sulla base del fatto che l'art. 1224 c.c. sancisce che qualora sia stata convenuta la misura degli interessi corrispettivi, nella medesima misura sono dovuti quelli moratori. Il principio riguarderebbe allora (e tutt'al più), la misura di detti interessi; per contro, lo stesso art. 1224 c.c. ne smentisce una più generale rilevanza quando afferma che in caso di mancato pagamento alla scadenza, sono dovuti interessi di mora anche se non erano previsti interessi corrispettivi. Dunque, o il principio non tiene, o tiene in limiti circoscritti e irrilevanti ai fini del problema in esame.

Si obietta poi che esisterebbe un ulteriore principio, c.d. di simmetria, tale per il quale non sarebbe legittimo rapportare tra di loro dati non omogenei; segnatamente: il tasso soglia, calcolato sugli interessi corrispettivi, e il tasso di mora previsto nel caso concreto. Il principio è stato per lo più applicato dall'Arbitro bancario finanziario, ma è stato recepito da ultimo da Cass. civ., n. 12965/2016, in relazione però non al tasso di mora, bensì alla commissione di massimo scoperto.

L'obiezione è tuttavia opinabile. Se la legge si ritiene che preveda la rilevanza degli interessi di mora, il problema non può essere dato certo dal caso concreto, bensì dalla stessa normativa di attuazione (i decreti del ministero dell'economia, e le stesse istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, sulla cui base sono elaborati i tassi soglia) del quarto comma dell'art. 644 c.p.: che di fatto non contempla quale debba essere il tasso soglia moratorio. In sintesi: sarebbero le istruzioni della Banca d'Italia a dare erronea applicazione alla legge.

In realtà, a sostegno della tesi della Cassazione si potrebbe sostenere che il riferimento legislativo al limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (art. 644, comma 3, c.p.), in una con la rilevanza degli interessi convenuti “a qualunque titolo” consente di dare rilievo al tasso soglia dei decreti ministeriali, ancorché determinato in base a una rilevazione dei tassi corrispettivi concretamente praticati.

Un punto si deve comunque ritenere fermo; posto che l'art. 1815 c.c. sancisce la nullità della clausola usuraria, la sola conseguenza del rilievo attribuito al tasso d'interesse moratorio consiste nella nullità della relativa clausola: ma non anche della clausola, logicamente distinta, relativa alla previsione di interessi corrispettivi. Il contratto, in altri termini, non diventa gratuito.

Critica dell'orientamento della Cassazione

Posto l'orientamento giurisprudenziale in esame, che ha trovato successiva conferma (ma non anche approfondimento) a opera della medesima Cassazione, si osserva che a fini espositivi appare utile distinguere a seconda che si attribuisca rilievo al tasso di mora contrattualmente convenuto ovvero agli interessi concretamente maturati.

Dal primo punto di vista, il vero problema che osta all'applicazione dei tassi soglia ai tassi di mora contrattualmente convenuti (impregiudicati i punti problematici svolti supra, rilevanti già a livello normativo astratto) è dato dal fatto che esiste un'indiscutibile diversità tra interessi corrispettivi e interessi moratori. I primi hanno una funzione remunerativa, i secondi risarcitoria; solo erroneamente si può sostenere che si tratta di due diversi punti di vista di un medesimo fenomeno, e che in fondo il fenomeno è unitario (e consistente nel dare un prezzo alla rinuncia alla liquidità); un conto è infatti la rinuncia volontaria alla propria liquidità, un conto è quella imposta da un debitore che non paga alla scadenza (costringendo eventualmente il creditore a programmarsi diversamente rispetto a quanto previsto, se del caso anche indebitandosi a propria volta). E non a caso del resto, chi riduce tutto al prezzo della rinuncia alla liquidità non riesce a spiegare come mai gli interessi di mora siano immancabilmente più elevati di quelli corrispettivi. Viene quindi in rilievo un secondo elemento di diversità tra le due categorie di interessi, dato dal fatto che nell'ambito di un medesimo rapporto gli interessi di mora, se previsti, sono più elevati dei primi.

Infine, pare a chi scrive che osti a un'equiparazione dei due tassi anche il loro concreto modo di funzionamento. Un tasso di interesse corrispettivo del 10% su un prestito di € 100.000,00 a un anno significa un costo certo di € 10.000,00. Un tasso di mora di identico ammontare non dice nulla sul costo (ammesso che si possa definire tale l'interesse di mora) del medesimo prestito, dipendendo lo stesso da diverse variabili: se vi sarà un ritardo nell'adempimento, per quanti giorni, e su quale importo in caso di restituzione rateale. I due tassi, in sostanza, esprimono concetti del tutto distinti. Assimilarli significa violare l'art. 3 Cost., equiparandosi al fine di applicare una medesima normativa fattispecie ben distinte.

Trova quindi fondamento sulla base delle suddette considerazioni l'orientamento giurisprudenziale diffuso a livello di merito che, senza prendere soverchia posizione sul problema della rilevanza della mora a livello legislativo (cfr. supra, punti 1 e 2), ritiene comunque che in difetto di esplicita previsione di tassi soglia ad hoc, ossia di natura moratoria, non sia possibile sanzionare la previsione di siffatti interessi in base agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (per una sintesi degli orientamenti giurisprudenziali, anche di merito, cfr. Stilo, Ancora sulla pretesa sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, in Contratti, 2018, 154 ss.).

Si noti che sostenere l'irrilevanza ai fini della disciplina dell'usura del tasso d'interesse moratorio non significa lasciare il debitore privo di tutela. L'equiparabilità della previsione di interessi di mora a una clausola penale consente di ipotizzare la possibilità di una riduzione ex art. 1384 c.c. del tasso, ovvero la nullità ex art. 33 comma 2 lett. f) d. lgs. n. 209/2005 nel caso di contratto stipulato con un consumatore.

Il tasso soglia moratorio di creazione pretoria

Al fine di valutare l'usurarietà dei tassi contrattuali di mora, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto di determinare in autonomia un tasso soglia moratorio, aumentando il tasso soglia di 2,1 punti percentuali. Ciò sulla scorta dei decreti ministeriali di attuazione dell'art. 644 c.p., che a partire dal 2003 all'interno della c.d. nota metodologica, sia pure in termini di indicazione non cogente, hanno dato atto di un rilevamento statistico (asseritamente basato sul complesso delle operazioni creditizie del 2002) secondo il quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi.

Una simile rilevazione, a parte l'intrinseca incertezza della relativa base (la stessa viene condotta non su tutti gli operatori bancari e finanziari, bensì a campione; inoltre assume a riferimento l'insieme delle operazioni creditizie, senza distinguere per categorie omogenee e classi di importo, come invece avviene per la rilevazione da parte della Banca d'Italia), appare del tutto eccentrica rispetto alla disciplina nella quale è inserita. In breve: che plausibilità può avere una simile rilevazione, risalente nel tempo a oltre un decennio, generica e incerta nella base, rispetto a una disciplina articolata su rilevazioni trimestrali, articolate per categorie di operazioni e di importi, e condotta sulla scorta di una raccolta di dati svolta con riguardo a tutti gli operatori del settore?

Considerazioni non dissimili valgono con riguardo all'art. 3 comma 5 decreto Ministero del tesoro del 21 dicembre 2017, nel quale si viene a indicare in base una rilevazione che l'interesse di mora nel leasing è superiore di 4,1 punti percentuali a quelli corrispettivi, di 1,9 punti per i mutui ipotecari ultraquinquennali, e di 3,1 punti per il complesso delle altre operazioni. La rilevazione è ripetuta, con identiche percentuali, nel d.m. 28 marzo 2018. Vale però la pena osservare che anche in questo caso la rilevazione viene condotta a campione (a differenza della rilevazione dei dati alla base dell'elaborazione dei tassi soglia), e soprattutto che l'allegato al d.m. in esame chiarisce espressamente che si tratta di dati forniti a fini conoscitivi.

La tesi della sommatoria (o del tasso c.d. complessivo)

Si dà conto, per dovere di completezza, della tesi (talvolta ascritta a Cass. civ., n. 350/2013) secondo la quale ai fini della valutazione del carattere usurario dei tassi d'interesse contrattualmente convenuti, occorre sommare tra di loro il tasso corrispettivo e quello moratorio. La tesi non trova alcun fondamento, essendo chiaro che se si producono interessi moratori, non si danno interessi corrispettivi (e viceversa). Al più, si verifica che a livello di determinazione contrattuale del tasso degli interessi moratori, quest'ultimo sia determinato mediante aggiunta di uno spread al tasso degli interessi corrispettivi; Cass. civ., n. 350/2013 del resto afferma la necessità di sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori concretamente maturati, per poi rapportare il totale al capitale, di modo da ottenere in percentuale il tasso complessivo d'interessi. Da ultimo, un richiamo alla tesi sembra essere stato operato da Cass. civ., n. 23192/2017, la quale però censura il giudice di merito che aveva escluso il tasso soglia sul presupposto che non si potessero sommare tra di loro tasso corrispettivo e moratorio, senza però esaminare se vi era stato superamento del tasso soglia a opera anche solo di uno di essi; non si è ammesso quindi la sommatoria.

Rilevanza non del tasso, bensì degli interessi moratori: critica

Secondo un'altra impostazione, alternativa e/o cumulativa alla tesi della rilevanza dei tassi d'interesse moratori, occorre avere piuttosto riguardo agli interessi moratori concretamente maturati; questi ultimi, sommati agli interessi corrispettivi e alle altre spese concorrono a determinare il costo complessivo del credito; quest'ultimo, rapportato al capitale prestato, consente poi di essere valutato in termini percentuali.

La tesi appare opinabile. A parte l'erroneità giuridica di equiparare gli interessi a un costo, gli interessi moratori sono pur sempre dovuti a causa di una condotta antigiuridica imputabile al debitore, qual è l'inadempimento, e sembra paradossale far dipendere da una simile condotta il perfezionamento di un reato, dal quale peraltro il debitore finisce per trarre vantaggio (la nullità della clausola di interessi ex art. 1815 c.c.). Inoltre, l'impostazione finisce per incentivare condotte opportunistiche dello stesso debitore (che non pagando può determinare il carattere usurario del contratto).

La tesi si è prestata poi a elaborazioni fortemente opinabili, quale per es. quella che ha condotto al concetto di tasso effettivo nominale di mora (c.d. t.e.mo.); quest'ultimo è il tasso d'interesse moratorio calcolato rapportando gli interessi di mora maturati rispetto alla quota capitale inadempiuta, a fronte di un finanziamento con ammortamento alla francese. La tesi però viene spesso sviluppata:

1) ipotizzando in via arbitraria un ritardo nel pagamento di 29 giorni, spesso in modo del tutto svincolato dal caso concreto;

2) rapportando gli interessi di mora maturati alla sola quota capitale (anziché, come per solito previsto contrattualmente, anche agli interessi corrispettivi);

3) l'ipotesi prende per solito arbitrariamente a base il ritardo nel pagamento della prima rata, nella quale (non a caso) la quota capitale è in assoluto la meno elevata rispetto alle altre rate.

A tutto voler concedere, permane infine l'errore logico (oltre alle criticità supra evidenziate) di non rapportare gli interessi all'intero capitale erogato, o quantomeno (a tutto voler concedere) al capitale ancora da restituire.

Da un punto di vista sistematico poi la tesi, nel momento in cui attribuisce rilievo agli interessi concretamente maturati, finisce per far dipendere il carattere usurario del contratto, e il perfezionamento del reato ex art. 644 c.p., in base all'andamento del rapporto, anziché con esclusivo riguardo al momento programmatico della conclusione del contratto, come previsto dalla disposizione citata (che attribuisce rilievo, ex d.l. n. 94/2000, agli interessi promessi o convenuti).

Un nuovo e discutibile approccio della Cassazione

Di recente la tesi della rilevanza usuraria degli interessi di mora è stata ribadita dalla Cassazione con ordinanza n. 27442/2018, la quale muove dall'assunto che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori. Il presupposto esplicito di quest'ultima affermazione è che la categoria degli interessi non costituisca una categoria a sé stante di obbligazione, bensì una semplice modalità o tecnica di calcolo di un debito (cfr. soprattutto i punti 1.5 (B) e 1.5.2 della motivazione), a fronte del dato assorbente della “naturale fecondità” del denaro in qualsivoglia tipo di rapporto.

Ora, che gli interessi siano stati e siano tuttora, dal punto di vista strutturale, una categoria trasversale (ossia una tecnica di calcolo, impiegabile sia al fine di calcolare un corrispettivo che un risarcimento del danno), è principio positivo (arg. ex artt. 1282 e 1224 c.c.). Ciò non vale a negare che, impregiudicato il calcolo del quantum, abbia senso a livello normativo chiedersi a che titolo, ossia per quale causa, siano dovuti gli interessi. In questo senso l'art. 644 c.p. è netto nel riferirsi a quanto percepito dal soggetto attivo del reato “in corrispettivo”.

Si obietta (punto 1.4.2 della motivazione) che a venire in rilievo nel caso di interessi è sempre la remunerazione di un capitale, a prescindere dal fatto che siano corrispettivi (ossia dovuti a seguito di privazione volontaria di un capitale) o moratori (nel caso di privazione involontaria); tuttavia in tale modo (come già evidenziato supra in p. 7) si adotta una visuale che non spiega perché i secondi sono convenuti immancabilmente in misura superiore ai primi; e ancora: si potrebbe allora obiettare, seguendo la logica della Cassazione, che se per es. in un contratto di mutuo ricorre una clausola relativa agli interessi corrispettivi e una agli interessi moratori, detto contratto prevede in realtà due corrispettivi (il che è non poco eccentrico); se poi si precisa che il secondo corrispettivo si applica solo in caso di inadempimento (che è poi la traduzione giuridica del concetto di privazione involontaria di un capitale), parlare ancora di corrispettivo più che finzionistico è semplicemente erroneo.

Negare quindi la funzione del debito di interessi appare erroneo. Si consideri l'art. 1224 comma 2 c.c.: in caso di danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi di mora spetta al creditore “l'ulteriore risarcimento”; ora, se gli interessi moratori non avessero funzione risarcitoria, non avrebbe senso parlare di risarcibilità del solo “maggiore danno” rispetto agli stessi; a rigore dovrebbe essere risarcito l'intero danno oltre agli interessi. In quest'ottica, ancora: se un contratto prevedesse una clausola di interessi moratori e una clausola penale per il ritardo, a tenere fermo l'assunto dell'irrilevanza della funzione risarcitoria si dovrebbero liquidare tanto gli interessi moratori che quanto previsto dalla penale: il che non pare corretto.

Sostenere quindi che la distinzione di titolo (corrispettivo/risarcimento) in relazione alle due tipologie di interesse (corrispettivi/moratori) abbia carattere “scolastico” e di “mantra” dal carattere “oscuro” (punto 1.5.5 della motivazione) appare asserzione non condivisibile.

Quanto poi all'intenzione del legislatore di cui al d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001 (cfr. punto 1.4(A) della motivazione), si è già messo in risalto (supra, p. 2) che prevale ai fini interpretativi il carattere tecnico di interpretazione autentica della normativa; come tale, ai sensi di Corte cost. n. 29/2002, la stessa non può determinare significati incompatibili con il tenore letterale della norma interpretata, che parla di “corrispettivo”.

La Cassazione richiama inoltre a sostegno della tesi la medesima ordinanza n. 29/2002 della Corte costituzionale (punto 1.2. della motivazione), ove si indica come “plausibile” l'applicazione della disciplina dell'usura agli interessi moratori; ma si tratta di argomentazione alquanto debole, riducendosi il tutto all'uso del suddetto aggettivo.

In ordine poi alle presunte incoerenze della tesi dell'irrilevanza usuraria degli interessi di mora (punto 1.6C), sostenere che per il creditore sarebbe più vantaggioso l'inadempimento dell'adempimento per lucrare interessi più alti si pone in contrasto, a tacere d'altro, con tutta l'evidenza empirica: che tendenzialmente non vede i creditori bramare l'altrui inadempimento (ancorché in ipotesi più conveniente); né è fondata la tesi secondo la quale il creditore potrebbe allora fissare termini di adempimento brevissimi per far scattare la mora e lucrare interessi senza limiti: problema già affrontato dalla dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 608/1996 (richiamando sul punto gli artt. 1344 e 1384 c.c.).

Al punto 1.8.4 della motivazione si allega inoltre che non sarebbe contraddittorio il fatto che il d. lgs. n. 231/2002 possa prevedere interessi moratori più elevati del tasso soglia (come evidenziato supra in p. 3); ciò perché le parti potrebbero decidere di non optare per l'applicazione di tale ultima normativa. Tuttavia il punto è irrilevante: se il tasso di mora di cui al decreto citato è superiore al tasso soglia, il carattere di “eventualità accidentale” della circostanza non vale certo a negare dal punto di vista logico l'aporia rispetto alla tesi della rilevanza usuraria del tasso soglia con riguardo agli interessi moratori.

Inoltre appare discutibile sostenere che la norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., riferibile in tesi anche agli interessi moratori, possa essere derogata dalle parti, con l'ulteriore anomalia data dalla possibile applicazione di tassi di mora superiori a quelli soglia (che si ripete: in tesi applicabili anche ai tassi moratori).

L'ordinanza in esame è infine (punto 1.11) contraddittoria 1) in via teorica allorquando in sede di analisi dell'art. 1815 c.c. (peraltro in obiter) ammette che lo stesso sia applicabile solo agli interessi corrispettivi e non anche a quelli moratori «perché la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa» (punto 1.11; dunque la funzione dell'obbligazione di interessi ha il suo rilievo); 2) in via pratica nel momento in cui afferma che in presenza di interessi moratori usurari “è ragionevole” attribuire al danneggiato gli interessi “al tasso legale” (presumibilmente ex art. 1224 c.c.): soluzione che nell'ottica della prima parte della motivazione deve ritenersi del tutto praeter legem. Se usura è, nulla è dovuto.

In conclusione

In definitiva, per quanto la tesi della rilevanza usuraria dei tassi e degli interessi moratori incontri il favore della Cassazione, la pluralità di aspetti problematici sollevati dalla questione e la risposta francamente insoddisfacente della Cassazione, almeno a livello motivazionale, induce a ritenere la necessità di un ripensamento sul tema da parte della stessa. Ciò appare tanto più necessario a fronte di un diffuso atteggiamento della giurisprudenza di merito inteso a non dare applicazione al principio di diritto enunciato dalla suprema Corte sulla base degli argomenti svolti nei precedenti paragrafi (sul punto, una semplice ricerca sui migliori siti di diritto evidenzierà un orientamento diffuso su tutto il territorio nazionale di diversi tribunali di carattere contrario a quello della Cassazione).

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