Il potere dell’ANAC di sollecitare l’esercizio dell’autotutela presuppone che l’Amministrazione sia ancora dotata del potere di autotutela decisoria

Redazione Scientifica
14 Dicembre 2018

Il potere dell'Autorità nazionale anticorruzione di sollecitare l'esercizio dell'autotutela, sancito dall'art. 211, c. 1 ter, del Codice dei contratti pubblici, mediante un parere motivato da prendere in...

Il potere dell'Autorità nazionale anticorruzione di sollecitare l'esercizio dell'autotutela, sancito dall'art. 211, c. 1 ter, del Codice dei contratti pubblici, mediante un parere motivato da prendere in esame entro un termine non superiore a 60 giorni, presuppone che l'Amministrazione procedente sia ancora dotata del potere di autotutela decisoria e che non sia decaduta da esso per la scadenza del termine perentorio di 18 mesi dall'adozione del provvedimento di primo grado; è irrilevante, in ogni caso, il momento in cui l'Amministrazione procedente ha avuto la consapevolezza soggettiva di presunti vizi di legittimità del procedimento di primo grado. L'eventuale inconsapevolezza delle cosiddette criticità che avrebbero affetto la procedura di gara non può impedire la decorrenza del termine legale per l'esercizio del potere di autotutela decisoria, oggettivamente connesso al decorso del tempo e all'affidamento, meritevole di tutela, del destinatario del provvedimento di primo grado.

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