Conoscenza legale degli atti delle amministrazioni per i quali non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
12 Dicembre 2018
Nel caso in cui non risulta esistente una norma di legge o di regolamento che imponga la pubblicazione sul BURL di un determinato atto (come, ai sensi della legislazione della Regione Liguria, la delibera della Giunta con cui l'amministrazione si determina a disporre un affidamento diretto), opera la previsione di cui all'art. 32, comma 1, della L. n. 69 del 2009, in base al quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Da tale momento decorre il termine (di 30 giorni ex art. 120, comma 5, c.p.a. avendo la controversia ad oggetto una procedura di affidamento) per impugnare il provvedimento in cui emerge chiaramente che l'amministrazione abbia affidato in via diretta il servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale. |