Differenza tra offerte migliorative del progetto a base di gara e varianti

14 Dicembre 2018

Le soluzioni migliorative rispetto al progetto a base di gara si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni rispetto al progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante disposizione contenuta nella disciplina di gara e l'individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata.

Il caso. Una stazione appaltante avviava una procedura aperta volta ad affidare l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tra i vari sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il disciplinare di gara prevedeva il “miglioramento della coibentazione termica dei pannelli di rivestimento delle facciate” precisando che “il miglioramento relativo alla coibentazione dei rivestimenti delle facciate sarà valutato in base alla riduzione della trasmittanza termica dei materiali proposti, con spessore uguale o inferiore a quello proposto”. La Commissione di gara assegnava per il citato sub-criterio un punteggio superiore a zero a un concorrente che proponeva un pannello con spessore superiore ai limiti stabiliti dalla lex specialis di gara. Il medesimo concorrente risultava aggiudicatario. Tuttavia, successivamente la Commissione di gara riesaminava l'offerta vincitrice riducendole a zero il punteggio attribuito per il sub-criterio sopracitato. Di conseguenza, la stazione appaltante revocava l'aggiudicazione, disponendola in favore di altro operatore economico. L'originario aggiudicatario impugnava la revoca e la nuova aggiudicazione, sostenendo che aumentare lo spessore dei pannelli fosse l'unico modo per poterne migliorare la coibentazione termica mantenendo ferme tutte le altre caratteristiche dei pannelli stessi dettagliatamente individuate dal capitolato speciale. Da ciò, a detta del ricorrente, deriverebbe una manifesta irragionevolezza della legge di gara.

La decisione. Il Collegio respinge il motivo di impugnazione rilevando che non è fondata la tesi della ricorrente secondo la quale il miglioramento dell'isolamento termico avrebbe potuto essere realizzato solo con l'aumento degli spessori del pannello. In particolare, la sentenza evidenzia la chiarezza della legge di gara nella parte in cui indica che non possono essere accettate offerte che propongano rivestimenti di spessore superiore a quello progettuale di gara, ma è possibile proporre i miglioramenti suddetti laddove lo spessore sia eguale od anche inferiore ad esso. La stazione appaltante, dunque, ha indicato con precisione il limite entro il quale deve essere contenuta la proposta migliorativa: aumenti dello spessore rispetto a quello del progetto a base di gara non erano ammissibili e rappresentavano quindi una variante, mentre potevano essere accettate proposte comportanti una riduzione dello spessore o il suo mantenimento. La sentenza afferma che le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante disposizione contenuta nella disciplina di gara e l'individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata (negli stessi termini anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018 n. 270).

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