Il possesso di precedenti esperienze nel settore oggetto dell’appalto

Redazione Scientifica
11 Dicembre 2018

In ordine al possesso del requisito del “fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto” codificato dall'art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, si è precisato che “quando il bando prevede l'ammissione esclusivamente...

In ordine al possesso del requisito del “fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto” codificato dall'art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, si è precisato che “quando il bando prevede l'ammissione esclusivamente delle imprese che hanno prodotto negli anni precedenti un determinato fatturato non globale, ma specificamente attinente a rapporti identici o analoghi a quello da instaurare in esito al procedimento… la stazione appaltante non richiede un requisito di natura finanziaria (per la quale si provvede, ad esempio, con il richiamo al fatturato globale), ma un requisito di natura tecnica (consistente nel possesso di precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell'imprenditore di svolgere la prestazione richiesta)[…].” (così, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 864), evidentemente finalizzato a garantire che la selezione venga svolta tra concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell'espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze nel settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi (cfr. Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; nonché già Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220).

Pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227).

Coerentemente con la finalità appena detta, lo stesso art. 83, al comma 7 prevede che la dimostrazione del requisito sia fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5, vale a dire mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del codice.

Il fatturato specifico delle società sportive dilettantistiche. La legislazione fiscale riguardante le associazioni sportive dilettantistiche risultante, tra l'altro, dall' artt. 148, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte dei redditi) e dall'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), consente di prescindere dalla nozione fiscale di “fatturato” nell'interpretazione dell'art. 83, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 50 del 2018 (e delle clausole della legge di gara che vi fanno riferimento, esplicito o implicito), così come si può prescindere dalla produzione, a fini probatori, dei bilanci o di estratti di bilancio, non essendo le associazioni obbligate all'approvazione di tale documento contabile, sostituita dall'approvazione del rendiconto economico finanziario per esercizio di gestione.

Tuttavia, la legislazione di favore non può comportare deroga alcuna agli oneri dichiarativi e dimostrativi imposti all'associazione quando partecipa alle procedure di evidenza pubblica.

Ne consegue che l'associazione sportiva dilettantistica, pur non essendo tenuta a comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante la produzione di fatture o di bilanci, deve fornire in sede di gara documenti idonei allo scopo (arg. ex art. 86, comma 4, ultimo inciso, del d.lgs. n. 50 del 2016), cioè tali da consentire alla pubblica amministrazione la verifica del volume d'affari nel periodo considerato per i singoli servizi realizzati in relazione allo specifico oggetto dell'appalto, sulla base di dati certi, quali risultanti da libri o registri tenuti a norma di legge.

Tale non è la relazione del consulente contabile di parte formata ex post, sulla base di dati ricavati unilateralmente dalle ricevute rilasciate dall'associazione, e redatta dopo il completamento delle operazioni di gara.

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