Il Consiglio di Stato sulla natura della società Aeroporti di Roma

Redazione Scientifica
13 Dicembre 2018

La soc. Aeroporti di Roma non può essere qualificata come organismo di diritto pubblico perché priva del requisito di cui al punto 1) dell'art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. requisito teleologico), non risultando la stessa costituita per...

La soc. Aeroporti di Roma non può essere qualificata come organismo di diritto pubblico perché priva del requisito di cui al punto 1) dell'art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. requisito teleologico), non risultando la stessa costituita “per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”. Osta, inoltre, al riconoscimento del requisito in questione la circostanza che la società, operante in un mercato concorrenziale, sia gestita secondo criteri di efficacia e redditività tipici dell'imprenditore privato e con assunzione del rischio di impresa.

Nel descritto quadro diventa allora irrilevante che la società sia stata costituita per soddisfare un interesse di carattere generale quale è quello alla mobilità, perché ciò che assume preminenza è la modalità con cui il detto bisogno viene perseguito. AdR va, pertanto, ricompresa nella categoria degli “enti aggiudicatori” di cui al punto 1.2. dell'art. 3, lett. e) cit., che contempla quei soggetti che “pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente”.

Poiché gli operatori di cui al citato punto 1.2. sono tenuti ad applicare le norme del codice dei contratti pubblici (per la parte relativa ai settori speciali) solo se l'affidamento si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza, occorre verificare, allo scopo di individuare il giudice cui spetta decidere la controversia, se nelle singole fattispecie ricorra il detto nesso di strumentalità.

Devono al riguardo ritenersi incluse nel perimetro di cui alle attività aeroportuali contemplate dall'art. 119 del d.lgs. cit. tutte le attività necessarie a soddisfare le esigenze del traffico aereo, dal momento dell'atterraggio a quello del decollo, nonché quelle immediatamente e direttamente correlate allo svolgimento del servizio di trasporto, che riguardano merci e passeggeri. Viceversa l'acquisizione di beni o servizi funzionali ad attività estranee al settore speciale costituente il “core business” del concessionario o a esso solo indirettamente connesse, non è soggetta all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

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