Rito ordinario e rito super-speciale nel contenzioso in materia di appalti

17 Dicembre 2018

: È ammissibile, ed è soggetto al rito abbreviato ordinario per gli appalti di cui all'art. 120 c.p.a. e non a quello “super-speciale” di cui al comma 2 bis, il ricorso nel quale sono cumulate le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi, ossia ammissione ed aggiudicazione, allorché non sia possibile ravvisare alcuna distinzione tra la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e la successiva fase di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente.

Il caso. La controversia trae origine dall'impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione di un appalto di lavori relativo ad interventi di manutenzione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza.

Costituitasi in giudizio, la stazione appaltante ha eccepito l'irricevibilità per tardività dei motivi di ricorso relativi all'ammissione del raggruppamento aggiudicatario, in quanto proposti oltre il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dell'elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi.

Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente cumulato le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi: il primo avverso l'ammissione alla gara del RTP aggiudicatario, assoggettato alle previsioni di cui al comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. e il secondo avverso il provvedimento di aggiudicazione, regolato dal rito speciale di cui all'art. 120 c.p.a.

La soluzione. Tali eccezioni sono state ritenute infondate dal Collegio sulla base delle seguenti ragioni.

Quanto all'eccezione di irricevibilità per tardività, si è osservato che né la pubblicazione dell'elenco, né la partecipazione alla seduta durante la quale si è provveduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche fossero idonee a far decorrere il termine d'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il termine decorre dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione, in quanto, diversamente, l'impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso "al buio".

Nel caso di specie, il dies a quo del predetto termine viene fatto coincidere con la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, con cui sono stati trasmessi a tutte le imprese concorrenti anche i verbali di gara. Solo attraverso la conoscenza di questi verbali la ricorrente era stata messa, infatti, in condizione di conoscere la sussistenza di eventuali motivi di esclusione a carico del raggruppamento controinteressato.

Il Tar ha inoltre ritenuto parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione, per avere la società ricorrente cumulato le domande avverso due segmenti concorsuali soggetti a riti processuali diversi.

In particolare, il Collegio ha osservato che il rito “super speciale”, di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 c.p.a. è applicabile unicamente nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e la fase di aggiudicazione.

La ratio del predetto rito è infatti quella di definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento precedente alla conclusione dell'intera procedura. Il legislatore ha quindi inteso evitare che con l'impugnazione dell'aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase di ammissione, in contrasto con i principi di efficienza, speditezza ed economicità del procedimento di gara (Cons. St., parere n. 782/2017; Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4).

Le esigenze sottese a tale rito super speciale sono destinate evidentemente a venire meno quando, come nel caso di specie, la stazione appaltante non abbia rispettato le forme di pubblicità idonee a garantire l'immediata conoscenza degli atti relativi all'ammissione/esclusione, prima, ed aggiudicazione, poi, previste dagli artt. 29 e 76 del codice dei contratti pubblici.

In questi casi, infatti, non è più possibile ravvisare alcuna distinzione tra la fase di verifica dei requisiti di partecipazione e la successiva fase di valutazione delle offerte e di individuazione del miglior offerente.

Alla luce di tali considerazioni, il Tar ha dichiarato infondata l'eccezione d'inammissibilità, ritenendo applicabile al giudizio in esame il rito disciplinato dai commi 5 e 6 dell'art. 120 c.p.a.

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