Sulla natura giuridica di Aeroporti di Roma s.p.a.

17 Dicembre 2018

Aeroporti di Roma s.p.a. non può essere qualificata come organismo di diritto pubblico perché priva del c.d. requisito teleologico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016. In particolare, osta al riconoscimento di tale qualificazione la circostanza che la società operi in un mercato concorrenziale e sia gestita secondo criteri di efficacia e redditività tipici dell'imprenditore privato e con assunzione del rischio di impresa. Trattandosi di “ente aggiudicatore” ex art. 3, lett. e), essa è tenuta all'applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici (per la parte relativa ai settori speciali) nei soli casi in cui l'affidamento si pone in rapporto di strumentalità rispetto al settore speciale di pertinenza.

Il caso. Aeroporti di Roma s.p.a ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in subconcessione di uno spazio da dedicare al servizio di cambiavalute presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

Con il ricorso introduttivo del giudizio una società, partecipante alla procedura, ha impugnato l'esito della stessa, ritenendola illegittima per la mancata applicazione del Codice dei contratti pubblici. Tale ricorso è stato accolto da parte del giudice di prime cure.

Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello la società Aeroporti di Roma.

La soluzione. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, evidenziando come AdR non possa essere qualificata come organismo di diritto pubblico perché priva del c.d. requisito teleologico di cui all'art. 3, d.lgs. n. 50/2016.

In particolare, viene valorizzata la circostanza che la società opera in un mercato concorrenziale, nel quale il singolo operatore si trova a competere con i gestori di aeroporti vicini aventi caratteristiche simili, sui quali la domanda dei vettori aerei può indirizzarsi e che l'attività svolta da AdR risulta gestita secondo criteri di rendimento ed efficacia tipici dell'imprenditore privato, senza usufruire di misure pubbliche che lo preservino dal rischio di impresa.

Alla luce di tali considerazioni risulta quindi irrilevante che la società sia stata costituita per soddisfare un interesse di carattere generale quale è quello alla mobilità, perché ciò che assume preminenza è la modalità con cui tale bisogno viene perseguito.

AdR viene quindi ricompresa nella categoria degli “enti aggiudicatori”, di cui all'art. 3, lett. e), tenuti all'applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici (per la parte relativa ai settori speciali) nei soli casi in cui l'affidamento si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza.

Tale rapporto di strumentalità ricorre, nel settore aeroportuale, per le attività necessarie a soddisfare le esigenze del traffico aereo, dal momento dell'atterraggio a quello del decollo, nonché quelle immediatamente e direttamente correlate allo svolgimento del servizio di trasporto, che riguardano merci e passeggeri.

Diversamente, l'acquisizione di beni o servizi funzionali ad attività estranee al settore speciale costituente il “core business” del concessionario o a esso solo indirettamente connesse, non è soggetta all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

In conclusione. Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, il Collegio ha accolto l'appello, evidenziando come Aeroporti di Roma non fosse tenuta all'applicazione del codice dei contratti pubblici nella procedura in questione. L'attività da affidare in subconcessione consisteva infatti nello svolgimento di un servizio di natura commerciale offerto ai passeggeri, privo di una funzione diretta e immediata rispetto alle specifiche attività svolte da AdR nell'ambito del settore speciale di propria pertinenza.

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