Non opera la sospensione della prescrizione in caso di credito dovuto per l’assegno di mantenimento
18 Dicembre 2018
Il caso. Tizio ha proposto opposizione avverso il precetto con cui la moglie separata aveva chiesto il pagamento delle differenze da lui dovute per non aver integrato l'assegno di mantenimento, pur regolarmente corrisposto, con la rivalutazione, eccependo la prescrizione del credito. Il Tribunale ha respinto l'opposizione considerando la prescrizione sospesa per effetto del perdurante vincolo matrimoniale ex art. 2941 c.p.c., decisione confermata in sede d'appello dove la Corte ha riliquidato la somma dovuta per rivalutazione. Avverso tale provvedimento Tizio ha presentato ricorso per Cassazione.
La sospensione della prescrizione non opera per il mantenimento. La Cassazione ricorda che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la sospensione della prescrizione tra coniugi disciplinata dall'art. 2941, n. 1, c.c. non si applica al credito relativo all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in quanto deve considerarsi prevalente rispetto al criterio ermeneutico letterale, un'interpretazione conforme alla ratio legis da individuarsi tenendo conto «dell'evoluzione normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati». Infatti, nel regime di separazione, non può ritenersi sussistente la «riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare» poiché si è già instaurata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie con conseguente cessazione della convivenza, della presunzione di paternità e sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione (cfr. Cass. n. 8987/2016). Per questi motivi la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione. |