Verso la piena operatività dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali: approvati i regolamenti di esecuzione

19 Dicembre 2018

Il 29 gennaio 2019, entreranno in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate...

Il 29 gennaio 2019, entreranno in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce i moduli di cui al Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1935 della Commissione, del 7 dicembre 2018, che stabilisce i moduli di cui al Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

Le disposizioni dei Regolamenti 2016/1103, sui regimi patrimoniali dei coniugi, e 2016/1104, sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate (v. A. Fasano, G. Pizzolante, Via libera ai Regolamenti sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, in ilFamiliarista.it), disciplinano, come è noto, la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici. I due regolamenti presentano numerazione e struttura identiche; le differenze sono dovute al diverso status delle coppie. I regolamenti in parola affrontano uno degli aspetti problematici legati alla cittadinanza dell'Unione europea e alla libera circolazione delle persone ovvero quello relativo ai diritti di proprietà delle coppie internazionali che sono quelle coppie composte da cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. Per coppia internazionale si intende sia quella che ha contratto matrimonio, sia quella che ha registrato la propria unione.

I Regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 si applicheranno, a decorrere dal 29 gennaio 2019, negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata (art. 70) e riguarderanno solo i procedimenti avviati, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse in quella data o successivamente.

Il riconoscimento delle decisioni avviene automaticamente e, su richiesta della parte interessata, sono esecutivi gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie in materia. Per rendere operativa la disciplina, i regolamenti di esecuzione 2018/1990 e 2018/1935, appena approvati, rendono disponibili, secondo quanto previsto dai regolamenti principali, dei moduli standard.

In particolare, alla luce dei Regolamenti 2016/1103 e 2016/1104, la domanda volta ad ottenere una dichiarazione di esecutività è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. A tale proposito, in forza dell'art. 45, par. 3, lett. b), l'istante deve produrre un attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, utilizzando il modulo di cui all'allegato I dei regolamenti di esecuzione.

L'art. 58 di entrambi i Regolamenti 2016/1103 e 2016/1104, disciplina l'accettazione degli atti pubblici, stabilendo che un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Inoltre, l'art. 59 dispone che l'atto pubblico, esecutivo nello Stato membro d'origine, è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata. Nei casi sia di accettazione sia di esecutività degli atti pubblici, su istanza della parte richiedente, l'autorità che redige l'atto nello Stato membro d'origine deve rilasciare attestati conformi all'allegato II dei regolamenti di esecuzione.

Infine, forza dell'art. 60 Regolamenti 2016/1103 e 2016/1104, le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata. L'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della stessa parte, un attestato utilizzando il modulo standard (allegato III dei regolamenti di esecuzione).

Regolamento di esecuzione UE 2018/1935

Regolamento di esecuzione UE 2018/1990

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