Declaratoria di inefficacia del contratto

Redazione Scientifica
17 Dicembre 2018

L'esecuzione di un servizio che si trovi in uno stadio decisamente iniziale, consente l'agevole subentro del nuovo concessionario (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 25 giugno 2014, n. 3220)...

L'esecuzione di un servizio che si trovi in uno stadio decisamente iniziale, consente l'agevole subentro del nuovo concessionario (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 25 giugno 2014, n. 3220).

L'interesse pubblico precipuo da perseguire nella verifica dello stato di esecuzione del contratto al fine di scegliere tra conservazione e caducazione, quando si tratti di affidamento di servizi frazionabili, concerne l'esigenza di garantire la continuità del servizio per il tempo residuo. Gli investimenti effettuati dall'aggiudicataria non rilevano al fine di ritenere che l'esecuzione del contratto sia in stato avanzato (perciò ostativo alla caducazione), ma potrebbero al più rilevare in riferimento ai diversi parametri -di cui all'art. 122 cod. proc. amm.- dell'interesse delle parti e della possibilità di subentro.

La possibilità di subentro nel contratto si configura come possibilità giuridica del concorrente vittorioso di conseguire l'aggiudicazione, pur se non si può escludere la ricorrenza di situazioni di fatto che impediscano il subentro.

Nella valutazione richiesta al giudice dall'art. 122 cod. proc. amm. per effettuare la scelta tra mantenimento e caducazione del contratto, che è fondata sui predetti elementi a rilevanza giuridica, e non su ragioni di opportunità amministrativa, nel contemperamento dei contrapposti interessi va data preminenza all'interesse pubblico all'aggiudicazione nei confronti dell'impresa concorrente che abbia rispettato le regole di gara e va esclusa una situazione di buona fede rilevante in capo all'impresa che, invece, tali regole abbia violato.

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