Gli organismi di diritto pubblico hanno l’obbligo di individuare il gestore di un fondo immobiliare attraverso procedure di evidenza pubblica

19 Dicembre 2018

L'individuazione del gestore di un fondo immobiliare, da sottoporre all'assemblea dei quotisti, ad opera di un organismo di diritto pubblico, che detiene la maggioranza delle quote del fondo e che è soggetto all'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici, deve essere fatta attraverso l'utilizzo della procedura di evidenza pubblica.

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio trae origine dalla mancata indizione da parte dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (Enasarco) di una gara pubblica per l'individuazione di un nuovo gestore di alcuni fondi immobiliari.

Più precisamente, per quel che qui rileva, Enasarco, nella qualità di detentore della maggioranza delle quote dei fondi, decideva di avviare una serie di iniziative volte alla sostituzione della società gestrice dei medesimi a seguito di alcune gravi irregolarità riscontrate nella gestione.

Alla luce di tali circostanze, quest'ultima decideva di adire il giudice amministrativo non solo nella veste di gestore dei fondi, ma anche come operatore economico del settore, poiché Enasarco non aveva indetto una gara per l'individuazione dell'operatore economico incaricato della futura gestione.

Il TAR, partendo dall'assunto per cui l'Ente in questione può essere qualificato come organismo di diritto pubblico, si occupa di verificare se siano applicabili o meno le disposizioni del c.d. codice degli appalti alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell'ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli enti previdenziali.

Sia il Consiglio di Stato che l'Anac, in alcuni loro pareri, hanno ritenuto che tale attività non possa essere esentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica e, con particolare riferimento al servizio di gestione di un fondo immobiliare da parte di una società di gestione risparmio (SGR), è stato sottolineato come l'attività della SGR non possa ricondursi all'emissione di titoli o altri strumenti finanziari data la natura delle attività relative all'acquisizione e gestione di immobili che tali società devono svolgere.

Ad avviso del Collegio la scelta di un nuovo gestore è un'attività funzionale ad uno dei compiti istituzionale dell'Ente, ossia quello previdenziale, trasformando le risorse finanziarie in patrimonio immobiliare. Per tale ragione, l'individuazione del gestore da sottoporre all'assemblea dei quotisti non può non essere soggetta a regole di diritto pubblico.

Poste queste premesse, tuttavia, il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso in quanto la società ricorrente non avrebbe comunque potuto partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in virtù di quanto statuito dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, vista l'avvenuta sostituzione per giusta causa dalla medesima attività di servizi.

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