Il Consiglio di Stato sul grave illecito professionale

Redazione Scientifica
17 Dicembre 2018

E' stato chiarito che l'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 a fini dell'esclusione dalle gare d'appalto non è tassativa, ma esemplificativa (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299), nel senso che la stazione appaltante può ben desumere da altre circostanze, purché puntualmente identificate (come nella specie), il compimento di gravi illeciti professionali.

E' stato chiarito che l'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 a fini dell'esclusione dalle gare d'appalto non è tassativa, ma esemplificativa (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299), nel senso che la stazione appaltante può ben desumere da altre circostanze, purché puntualmente identificate (come nella specie), il compimento di gravi illeciti professionali.

E' rilevabile l'ipotesi del grave illecito professionale nel caso di formali contestazioni sollevate dall'amministrazione relative sia alla regolarità del servizio, sia al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, con le quali l'ente delibera di procedere alla revoca dell'affidamento del servizio conferendo mandato al RUP di revocare il servizio e attivare immediatamente nuova procedura di gara, indipendentemente dal fatto che tale attività amcora non sia stata posta in essere dal RUP e che l'oggetto del precedente appalto non fosse perfettamente sovrapponibile con quello oggetto della procedura concorsuale.

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