Sull'interpretazione letterale del bando di gara

Francesca Cernuto
20 Dicembre 2018

La lex specialis di gara costituisce vincolo inderogabile per la stazione appaltante che ne ha adottato i contenuti. Il criterio ermeneutico cui ricorrere nell'interpretazione degli atti di gara è quello di cui all'art. 1362 c.c. dovendo quindi darsi preminenza al contenuto letterale delle singole previsioni prima di orientarsi verso la ricerca di significati ulteriori.

Il caso. Il provvedimento di aggiudicazione di una gara viene annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria in ragione della commistione tra elementi economici e tecnici dell'offerta presentata dal concorrente, con conseguente violazione tanto della previsione espressa della lex specialis quanto del più generale principio di segretezza delle offerte.

Il motivo di doglianza. Avverso tale sentenza di annullamento, l'operatore economico escluso propone appello deducendo, tra l'altro, l'erronea interpretazione e distorta applicazione della previsione della lex specialis recante il divieto di commistione tra le due componenti dell'offerta, atteso che gli elementi inseriti nella busta tecnica non avrebbero potuto in alcun caso consentire alla stazione appaltante di ricostruire il contenuto economico dell'offerta presentata.

Ad avviso dell'appellante e in applicazione del principio del favor partecipationis, l'interpretazione delle clausole del bando deve essere orientata alla ricerca dell'effettiva volontà perseguita dalla stazione appaltante la quale, nel caso di specie, dovrebbe essere quella di comminare l'esclusione non per ogni ipotesi di mera commistione tra i dati, ma per il solo caso in cui sia effettivamente possibile risalire all'offerta economica dal contenuto della busta tecnica.

L'interpretazione letterale del bando di gara. Il Consiglio di Stato respinge la domanda proposta ribadendo, preliminarmente, che la lex specialis costituisce un vincolo inderogabile in primis per la stazione appaltante la quale, al pari dei concorrenti, non può sottrarsi dall'applicazione delle regole di gara, come chiarito a più riprese da molteplici arresti giurisprudenziali (Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3859; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 aprile 2014, n. 9).

Posta l'inderogabilità degli atti di gara, il criterio ermeneutico da preferirsi è quello di cui all'art. 1362 c.c., dovendo quindi darsi preminenza al contenuto letterale delle singole previsioni prima di orientarsi verso la indagine di significati ulteriori rimasti inespressi.

Applicando tale principio al caso di specie, il Consiglio di Stato conferma la statuizione di annullamento del Giudice di prime cure, atteso che la stazione appaltante fosse tenuta a dare applicazione alla clausola della lex specialis secondo il tenore letterale risultante dalla medesima previsione.

In conclusione: L'interpretazione degli atti di gara va condotta secondo il criterio letterale ex art. 1362 c.c. e non è volta all'indagine sugli obiettivi eventualmente perseguiti dalla stazione appaltante.

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