Sui margini di valutazione del grave illecito professionale

Francesca Cernuto
20 Dicembre 2018

La stazione appaltante dispone di un certo margine di libertà nell'apprezzamento dei gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016, dovendosi valutare complessivamente l'affidabilità dell'operatore economico concorrente. Rileva quale grave illecito professionale la revoca di un precedente affidamento disposto per contestazioni sull'esecuzione e mancato pagamento dei lavoratori.

Il caso. Un operatore economico propone appello avverso la sentenza che ha dichiarato legittimo il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti dalla stazione appaltante in ragione dei gravi illeciti professionali ritenuti rilevanti ex art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016.

Il provvedimento impugnato riposa su un duplice presupposto costituito, da un lato, da una precedente esclusione per omessa informazione alla stazione appaltante e, dall'altro, dalla revoca di un affidamento comminata da un'amministrazione per contestazioni sullo svolgimento del servizio e mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Ad avviso dell'appellante, la sentenza sarebbe erronea in quanto i fatti assunti a presupposto non integrerebbero i requisiti dei gravi illeciti professionali idonei a fondare il provvedimento di esclusione.

L'apprezzamento dei fatti rilevanti quale grave illecito professionale. Nel respingere l'appello, il Consiglio di Stato si sofferma sulla natura aperta ed esemplificativa della norma contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c) c.c.p., la quale consente alla stazione appaltante di comminare l'esclusione in tutte le ipotesi in cui sia possibile dimostrare la sussistenza di gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico sulla base di ogni elemento ritenuto utile dall'amministrazione medesima. Ne discende che la stazione appaltante dispone di un certo margine di libertà nell'apprezzamento dei fatti che possono condurre all'esclusione del concorrente, atteso che la ratio della norma è quella di verificare, ad ampio spettro, l'affidabilità del soggetto che intende contrarre con la pubblica amministrazione.

In tale quadro risulta del tutto corretto l'operato dell'Amministrazione procedente la quale ha posto a fondamento dell'esclusione molteplici episodi e fatti da cui poter dedurre un quadro di potenziale inaffidabilità del concorrente, tale da legittimarne l'esclusione.

Sulla rilevanza della revoca di una gara per omessa retribuzione dei lavoratori. Ad avviso del Collegio, rileva quale illecito professionale la revoca di un precedente affidamento disposto per contestazioni sull'esecuzione e mancato pagamento dei lavoratori, ancorché l'oggetto della gara non sia sovrapponibile a quello della procedura per cui si partecipa.

Del tutto inconferente sul punto risulta la difesa dell'appellante la quale pretenderebbe di minare la fondatezza della revoca per mancato pagamento dei lavoratori deducendo di essere in possesso del DURC regolare, atteso che tale documento attesta esclusivamente la regolarità nella corresponsione dei contributi previdenziali e non anche nell'adempimento delle retribuzioni.

In conclusione: La valutazione sui gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) c.c.p. è ispirata a criteri elastici e non tassativi che consentano alla stazione appaltante di apprezzare, sulla base di ogni elemento utile, l'affidabilità dell'operatore economico. Tra questi può dirsi rilevante la revoca di un precedente affidamento comminata per omessa retribuzione dei lavori e contestazioni nell'esecuzione dell'attività oggetto di gara.

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