Gare bandite da AMA per la gestione dei rifiuti della Capitale, l’AGCM avvia istruttoria per presunte intese

24 Dicembre 2018

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella riunione del 12 dicembre 2018, ha deliberato l'avvio di un'istruttoria con riferimento al comportamento di alcune società nelle gare bandite da AMA per la gestione dei rifiuti della Capitale. Tali società si potrebbero essere accordate per eliminare la concorrenza reciproca, in violazione dell'art. 101 TFUE, che vieta le intese restrittive della concorrenza.

Il caso. L'AMA S.p.A. ha indetto, a febbraio e a luglio 2018, due gare per l'acquisizione di servizi funzionali all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti urbani e igiene urbana della città di Roma. Entrambe le suddette gare sono andate deserte nonostante le basi d'asta (fissate rispettivamente a 150 euro e 154,50 euro a tonnellata) fossero più vantaggiose delle precedenti aggiudicazioni dei medesimi servizi e, comunque, allineate agli importi di aggiudicazione di recenti gare aventi lo stesso oggetto.

La mancata presentazione di offerte per entrambe le procedure di gara ha comportato per AMA S.p.A. la necessità di acquistare i medesimi servizi a trattativa privata e a condizioni economiche più onerose.

Da ciò è derivato che i fornitori tradizionali di Ama, nonché alcuni altri operatori, sono riusciti a ottenere per i predetti servizi dei corrispettivi più elevati di quelli previsti quali base d'asta delle gare.

L'avvio dell'istruttoria. Alla luce di quanto detto, l'Autorità ha avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n.287/90, ipotizzando che le suddette società abbiano posto in essere un accordo volto ad astenersi dalla partecipazione alle sopramenzionate gare per poi fornire lo stesso servizio a condizioni economiche più onerose, tramite trattativa privata.

Più in generale inoltre, L'AGCM non ha escluso che la mancata partecipazione alle gare possa far parte di un più ampio piano di ripartizione degli affidamenti nel settore interessato a livello nazionale. Dunque l'intesa, considerata la rilevanza comunitaria delle procedure di gara in questione, potrebbe pregiudicare il commercio tra Stati membri e deve, quindi, essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

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