Tribunale di Pesaro, protocollo per le udienze civili
31 Dicembre 2018
TRIBUNALE DI PESARO PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI tra Il Tribunale di Pesaro
ARTICOLO 1 Numero di cause per ciascuna udienza - Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie Per ciascuna udienza, viene fissato un numero adeguato di cause, tale da consentire una trattazione effettiva e decorosa per ciascuna di esse. L'udienza civile è comunque ordinata dal giudice per fasce orarie, destinate ad adempimenti tra loro omogenei. Ad esempio: - prima fascia dalle ore 9,00 alle ore 10,00: precisazione delle conclusioni, giuramenti dei Consulenti Tecnici; - seconda fascia dalle ore 10,00 alle ore 11,00: udienze di prima comparizione, verifiche ed eventuali declaratorie di contumacia delle parti, udienze di trattazione ove l'attività sia limitata alla sola concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero alla sola richiesta dì ammissione dei mezzi di prova (eventuale udienza post art. 183 c.p.c.); - terza fascia dalle ore 11,00 alle ore 13,00: adempimenti di durata non breve o che richiedono maggiore riservatezza, quali discussioni orali, assunzione delle prove, comparizione personali delle parti, procedimenti cautelari e possessori. All'interno delle suddette fasce le udienze sono ad orario fisso. Pertanto, il giudice all'atto del rinvio della causa, salvo l'abbia già precedentemente calendarizzata, fisserà l'orario del successivo adempimento.
ARTICOLO 2 Casi di assenza o ritardo delle parti In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice con la disponibilità delle parti presenti, potrà disporre lo spostamento dell'orario o delia data, tenuto conto dello stato e delle caratteristiche della causa.
ARTICOL0 3 Priorità di accesso nella trattazione delle cause Sarà garantito un accesso prioritario nella trattazione delle cause, alle colleghe ed alle parti e/o testimoni in stato di gravidanza, oppure nei primi tre mesi del puerperio, ovvero accompagnate/i da minori entro i tre anni, nonchè ai portatori di disabilità.
ARTICOL0 4 Segnalazione di cortesia da parte dei difensori I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice ed eventualmente al CTU gli accordi transattivi intervenuti tra le parti, nonché qualsiasi altro motivo che osti alla effettiva trattazione della causa. Le segnalazioni al giudice potranno essere fatte oltre che a mezzo PCT anche per e-mail all'indirizzo istituzionale del magistrato.
ARTICOL0 5 Udienze ex art. 183 c.p.c. Nel caso di richiesta da parte dei difensori dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice, concessi i termini. tratterrà la causa in riserva ove non ritenga opportuno, con l'ordinanza di cui allo stesso art. 183, sesto comma, c.p.c., fissare un'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
ARTICOL0 6 Assunzione delle prove orali L'assunzione delle prove per interrogatorio e/o per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. L'escussione dci testimoni potrà avvenire anche a mezzo sistemi di registrazione fonica nel rispetto della norma processuale. Soprattutto nelle prove maggiormente complesse i procuratori si faranno promotori dell'utilizzo di tale sistema.
ARTICOL0 7 Produzioni documentale in udienza In tutti i casi in cui il difensore intenda fare produzioni documentali in udienza (documenti probatori, originali di notifica, ecc.), stante la impossibilità di acquisire al fascicolo d'ufficio materiale cartaceo ovvero file su supporto digitale, il difensore avrà cura di indicare ed esibire i documenti che intende produrre, ed il giudice concederà termine non inferiore a 7 giorni per provvedere al relativo deposito telematica.
ARTICOLO 8 Trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Il giudice, qualora intenda procedere ai sensi degli artt. 281-sexies c.p.c., potrà concedere lo scambio di brevi note difensive, ave richiesto dalle parti, rinviando la discussione all'udienza successiva alla scadenza del termine di deposito all'uopo concesso.
ARTICOL0 9 Utilizzo del software Giustizia Facile Gli avvocati, attraverso la piattaforma Giustizia Facile, potranno utilizzare le postazioni di lavoro messe a disposizione o altro dispositivo idoneo, per la verbalizzazione telematica dell'udienza.
ARTICOLO 10 Cause in materia familiare Nell'ambito della fase Presidenziale delle cause di separazione e divorzio contenziose e nei giudizi collegiali del settore famiglia, la patte convenuta curerà di costituirsi almeno sette giorni prima dell'udienza, al fine di permettere alla controparte e al Giudice di esaminare per tempo la comparsa di risposta e i relativi documenti.
Pesaro, il 29 ottobre 2018
Il Presidente del C.O.A di Pesaro Avv. Daniilo Del Prete Il Presidente del Tribunale di Pesaro Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli
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