Fraudolento danneggiamento di beni assicurati. Il conseguimento dell'indennizzo non è elemento necessario per la consumazione del reato
28 Dicembre 2018
Il reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati di cui all'art. 642 c.p., essendo a consumazione anticipata, non richiede il conseguimento effettivo dell'indennizzo. Il principio è stato affermato da Cass. pen., Sez. II, 10 settembre 2018 (dep. 13 settembre 2018), n. 55949 che ha così dichiarato non corretto quanto affermato nella sentenza impugnata da parte della Corte d'appello di Brescia. Secondo giudici di merito il delitto in questione è consumato nel momento in cui l'autore distrugga, disperda o deteriori la cosa assicurata, al fine di ottenerne il prezzo dall'Assicurazione, non essendo però necessario il conseguimento di quest'ultimo. Di diverso avviso il giudici di legittimità che – ribadendo quanto già affermato in Cass. pen., Sez. II, n. 8105/2016 – rilevano come «l'indennizzo e il vantaggio, indicati dalla norma, sono elementi che connotano l'elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico, ossia la volontà dell'agente diretta a conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o, comunque un vantaggio derivante da un contratto dì assicurazione. Al fine di ritenere consumato il reato de quo non è necessario, dunque, che l'indennizzo dell'assicurazione sia effettivamente conseguito dall'agente, essendo sufficiente che quest'ultimo abbia il fine specifico di ottenere un vantaggio – non necessariamente coincidente con l'indennizzo – che discenda direttamente dal contratto di assicurazione». D'altra parta, evidenzia la S.C., il delitto di cui all'art. 642 c.p. è integrato nel momento in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza compagnia assicuratrice, in quanto anticipare la consumazione al momento dell'occultamento o distruzione significherebbe portare la soglia di punibilità in un momento in è ancora insussistente persino il pericolo di lesione del bene tutelato- |