Condizioni e termini dell’azione di disconoscimento di paternità

Alberto Figone
28 Dicembre 2018

Un bambino nasce da coppia coniugata, che poco dopo la nascita si separa e divorzia. Il nuovo compagno della madre si fa carico della crescita e del mantenimento del piccolo, che oggi ha cinque anni e considera quell'uomo il proprio padre. La madre ora afferma che il figlio era stato concepito non già dall'ex marito (nel frattempo completamente sparito), ma dal compagno. Quali rimedi si possono assumere per attribuire al bambino uno status veritiero?

Un bambino nasce da coppia coniugata, che poco dopo la nascita si separa e divorzia. Il nuovo compagno della madre si fa carico della crescita e del mantenimento del piccolo, che oggi ha cinque anni e considera quell'uomo il proprio padre. La madre ora afferma che il figlio era stato concepito non già dall'ex marito (nel frattempo completamente sparito), ma dal compagno. Quali rimedi si possono assumere per attribuire al bambino uno status veritiero?

Il bambino è nato in costanza di matrimonio; in base all'art. 232 c.c., lo stesso si presume concepito ad opera del marito della madre. Tale presunzione potrà essere rimossa a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di disconoscimento di paternità. Il regime di tale azione (art. 243-bis ss. c.c.) è stato sensibilmente modificato dalla riforma della filiazione di cui alla l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013. Tale azione è proponibile, entro termini rigorosi dalla madre e dal presunto padre. Nel caso di specie, la madre è decaduta dall'azione (esperibile sei mesi dopo la nascita), mentre il padre (ove in tesi non fosse decorso ancora un anno dalla scoperta dell'adulterio della consorte), proprio perché “scomparso” , non sembra avere comunque intenzione di agire in giudizio. L'asserito padre biologico (ossia il compagno della madre), per parte sua, è privo di legittimazione ad agire. Per di più, l'azione da parte della madre e del padre, è oggi sottoposta all'ulteriore termine decadenziale del compimento dei cinque anni da parte del figlio. Va qui ricordato che, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 104 d.lgs. n. 154/2013, per i figli nati prima del 7 febbraio 2014 (data di entrata in vigore della riforma) il termine or ora ricordato prenderà a decorrere dall'entrata in vigore della riforma stessa.

Nel contempo, l'azione da parte dell'altro soggetto legittimato (il figlio) è divenuta imprescrittibile. In forza dell'art. 244 u.c. c.c. , se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore. Ne consegue che, nella specie, la madre potrà richiedere al Tribunale (ove verrebbe radicato il futuro giudizio di stato), la nomina di un curatore speciale al figlio per proporre l'azione di disconoscimento di paternità. Il compagno della madre potrà a sua volta rivolgersi alla Procura della Repubblica (sempre presso quel Tribunale), perché inoltri una richiesta di nomina di curatore. In entrambe le istanze (è ovviamente sufficiente una sola) sarà necessario esporre una precisa descrizione dei fatti, evidenziando l'interesse del minore alla dismissione di uno status filiationis non rispondente al vero e l'acquisizione di un legame genitoriale con colui che già svolge di fatto tale funzione. Una volta dovesse essere dichiarato dal Giudice che il minore non è il figlio del marito della madre, il compagno di costei potrà riconoscerlo come figlio non matrimoniale.

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