Domanda per la nomina del professionista con funzioni di OCC: poteri di nomina e di scelta

Filippo Lo Presti
31 Dicembre 2018

Se deposito l'istanza per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento (sia essa da piano del consumatore, che da accordo del debitore) presso la volontaria giurisdizione del Tribunale competente, posso indicare il nominativo del professionista (avente i requisiti previsti dalla normativa) da nominare quale gestore della crisi con funzioni di OCC?

Se deposito l'istanza per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento (sia essa da piano del consumatore, che da accordo del debitore) presso la volontaria giurisdizione del Tribunale competente, posso indicare il nominativo del professionista (avente i requisiti previsti dalla normativa) da nominare quale gestore della crisi con funzioni di OCC?

Riferimenti normativi - La soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico della Legge 27/01/2012 n. 3 così come novellata e integrata dapprima con il D.L. 18/10/2012 e, successivamente, dal D.L. 27/06/2015 convertito nella L. 06/08/2015 n. 132. In particolare vengono in evidenza i seguenti articoli: art. 7 (presupposti di ammissibilità), art. 13 (esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore), art. 15 (organismi di composizione della crisi). Viene inoltre richiamato l' art. 28 della Legge Fallimentare.

L'interpretazione letterale e sistematica del testo di legge – Il soggetto che intenda accedere al procedimento di sovraindebitamento deve rivolgersi – a sua scelta -ad un Organismo per la Composizione della Crisi (OCC), costituito ai sensi dell'art. 15, L. n. 3/2012 ovvero, in via alternativa ex art. 15, comma 9, L. 3/2012, ad un professionista o ad una società tra professionisti (o anche ad un notaio) in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 l.fall.. In tal caso, il professionista sarà nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente o dal giudice da lui delegato (di norma il presidente della sezione fallimentare o un giudice delegato facente-funzione), al quale l'interessato dovrà indirizzare apposita domanda, nella forma del ricorso.

Pertanto, alla luce di una semplice lettura del testo di legge, risulta che l'unico soggetto legittimato alla nomina del predetto professionista sia il Giudice, senza che il medesimo sia in alcun modo vincolato alle indicazioni eventualmente fornite dal ricorrente.

Inoltre, anche da una mera lettura sistematica della norma, risulta che tutti i soggetti professionali a vario titolo coinvolti nella procedura di sovraindebitamento, sono sempre nominati dal Giudice senza alcun potere per il ricorrente di scelta o di indicazioni vincolanti.

Ci si riferisce, in particolare modo, alla figura del “gestore” della crisi richiamata dall'art. 7, comma 1 ultima parte, di nomina tribunalizia (nella precedente versione della Legge si parlava di “fiduciario” senza la specifica della nomina da parte del Tribunale) e alla figura del “liquidatore” ex art. 13, comma 1, anch'esso nominato dal Tribunale su proposta dell'OCC.

Come si può vedere, dunque, la figura del professionista ex art. 15, comma 9, del gestore ex art. 7, comma 1 e del liquidatore ex art. 13, comma 1 sono accomunate dalla necessaria presenza dei requisiti professionali ex art. 28 L.F. e dalla necessaria nomina da parte del Tribunale competente, con esclusione di qualsivoglia potere del ricorrente di incidere in tale scelta giudiziale e discrezionale.

La posizione della dottrina e della giurisprudenza –Da quanto risulta, sia la dottrina che la giurisprudenza, in aderenza al testo normativo, limitano la scelta del ricorrente tra l'OCC ovvero un professionista di nomina giudiziale: “Il debitore che voglia avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento può limitarsi a chiedere la nomina di un professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e aspettare che quest'ultimo predisponga la proposta di accordo e l'attestazione della fattibilità. La norma non impedisce, tuttavia, cha al momento della richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi venga già depositata una proposta di accordo redatta da professionisti scelti dal debitore e che faccia salva ogni eventuale modifica fino al momento in cui la proposta stessa sia sottoposta ai creditori” (Trib. Pistoia 19/11/2014).

Gli organismi di composizione della crisi - ovvero i professionisti nominati ex art. 15, comma 9 -, si pongono in una posizione di terzietà rispetto al debitore e ai creditori coinvolti e fungono da garanti del funzionamento dell'intera procedura, da svolgersi in collaborazione con il giudice.

La legge assegna all'OCC funzioni e compiti che interessano tutte le fasi della procedura, non svolgendo – lo stesso - solamente una funzione di supporto nei confronti del debitore. Il predetto Organismo, infatti, sembra rivestire congiuntamente i ruoli che nel concordato preventivo hanno il professionista che assiste il debitore nella predisposizione della domanda, l'attestatore, il commissario giudiziale e persino, se disposto dal giudice, le funzioni di liquidatore. Il ruolo poliedrico assegnato all'Organismo presuppone che esso abbia i requisiti d'indipendenza, professionalità e terzietà e che i soggetti che ne fanno parte (ovvero il professionista ex art. 15, comma 9) abbiano un'ampia e vasta conoscenza e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico. Nello stesso senso Giuseppe Minutoli in Composizione della crisi da sovraindebitamento, Altalex Editore, ed. maggio 2017: “Non sembra che il debitore istante (come accade nella prassi) possa suggerire al presidente del Tribunale il nominativo del professionista da nominare con funzioni di OCC”. L'Autore, pur nella consapevolezza che la prassi insegna come il debitore a volte tenda a “suggerire” il nome del professionista, precisa come tale indicazione non sia in alcun modo vincolante per il giudice.

Risposta al quesito - Proprio il fatto che l'OCC racchiuda in sé tanto tanto le funzioni (comuni nel concordato preventivo) di advisor legale e finanziario del debitore, quanto quelle di attestatore, di commissario giudiziale e financo quelle di liquidatore (giudiziale), ovvero compiti a tutela non solo del debitore ma anche e soprattutto nei confronti del ceto creditorio, porta a ritenere che il Tribunale territorialmente competente debba essere assolutamente libero nella scelta e che eventuali indicazioni fornite dal debitore non possano in alcun modo vincolare l'organo preposto alla nomina di detta figura.