Difensore sprovvisto di PEC. La Corte d'appello confermava la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale aveva condannato A.P. per abusi sulla figlia minorenne.
A.P. proponeva ricorso in Cassazione eccependo l'intempestività della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, essendo la stessa effettuata con lo strumento della PEC presso il difensore dell'imputato e non correttamente recapitata poiché questi non era munito di indirizzo di posta elettronica certificata. Conseguentemente la notifica era avvenuta mediante deposito dell'atto in Cancelleria.
Differenza tra imputabilità o meno al destinatario. La Corte, rilevando l'inammissibilità del ricorso, richiama l'orientamento (Cass. pen., 24 novembre 2017, n. 54141) secondo cui, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in Cancelleria, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario.
Infatti i Giudici chiariscono che, nel caso in cui il messaggio inviato via PEC non risulti consegnabile, la disciplina si differenzia a seconda che la mancata consegna sia imputabile o meno al destinatario.
Laddove la notificazione telematica non sia andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario, ai sensi dell'art. 16, comma 8, d.l. n. 179/2012, si applicano gli art. 148 e ss. del c.p.p. e la notificazione avviene nelle forme ordinarie.
Se invece la mancata consegna è ascrivibile al destinatario del messaggio ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.
Doveri in capo all'avvocato difensore. Infatti, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 44/2011, sono posti in capo al soggetto abilitato esterno (in questo caso il difensore) una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella PEC e la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica.
In particolare, viene specificato che il difensore della parte privata: è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idonei a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e partenza e di un software antispam idoneo a prevenire la trasmissione si messaggi indesiderati; deve conservare le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia; è tenuto a munirsi di una casella Pec, dotandosi di un servizio automatico di saturazione della propria casella di posta elettronica certificata.
Nel caso di specie, sottolineano i Giudici, la trasmissione via Pec non è andata a buon fine poiché il difensore non si è dotato di un indirizzo PEC valido. Conseguentemente, la notificazione è stata eseguita presso la Cancelleria e il giudizio è stato validamente instaurato.
Fonte: ilprocessotelematico.it