Legge di bilancio 2019: tutte le novità in materia di famiglia
03 Gennaio 2019
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 (supplemento ordinario n. 62) la legge recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (l. 30 dicembre 2018, n. 145). Di seguito le principali novità in tema di famiglia.
Fondo per le politiche della famiglia. Vengono sostituiti i commi 1250, 1251 e 1251 dell'art. 1 l. n. 296/2006 che disciplinano il Fondo per le politiche della famiglia (comma 482). Scopo del Fondo è il finanziamento di interventi in materia di politiche e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità al fine di contrastare la crisi demografica oltre al sostegno della componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, tale Fondo verrà utilizzato per finanziare:
Gli stanziamenti per il Fondo per le politiche della famiglia devono essere ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità con proprio decreto.
Caregiver familiare. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare previsto dall'art. 1, comma 254, l. n. 205/2017 viene incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Congedo maternità e lavoro agile. Con l'introduzione dell'art. 16, comma 1.1, d.lgs. n. 151/2001 si prevede la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il nuovo comma 3-bis dell'art. 18 l. n. 81/2017 poi stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità.
Carta della famiglia. Viene sostituito il comma 391 dell'art. 1 l. n. 208/2015 che istituisce la carta della famiglia. Destinatari di tale istituto sono ora le famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni. La carta verrà rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo criteri e modalità stabiliti con decreto dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro per la famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Buoni asili nido. Rimane il buono per gli asili nido previsto dall'art. 1, comma 355, l. n. 232/2016. L'importo di 1000 euro su base annua parametrato a undici mensilità per gli anni 2017, 2018 viene elevato a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. L'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 verrà determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministero per la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e dell'economia da adottare entro il 30 settembre 2021.
Indennizzo in favore dei familiari delle vittime di reati violenti. Con l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 11 l. n. 122/2016 che prevede il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti si stabilisce che in caso di morte della vittima in conseguenza del reato l'indennizzo deve essere corrisposto al coniuge superstite e ai figli. In mancanza di coniuge e figli l'indennizzo spetta ai genitori e in subordine ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge viene equiparata la parte dell'unione civile e il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che vi ha convissuto nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto (per l'accertamento della qualità di convivente di fatto si applica l'art. 1, commi 36 e 37, l. n. 76/2016).
Concessione terreni ai nuclei familiari numerosi. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50% dei terreni di cui all'art. 66, comma 1, d.l. n. 1/2012 e una quota del 50% dei terreni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. n. 91/2017 vengono concessi gratuitamente, per un periodo non inferiore a 20 anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021 ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino a tali nuclei familiari una quota societaria pari almeno al 30%. Per i nuclei familiari che accedono a tale misura viene concesso a richiesta un mutuo di importo fino a 200000 euro per la durata di venti anni a un tasso di interesse pari a zero per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.
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