Legge di bilancio: slitta al 1° agosto l’entrata in vigore della riforma in materia di intercettazioniFonte: L. 30 dicembre 2018 n. 145
04 Gennaio 2019
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, c.d. legge di bilancio, pubblicata in G.U. 31 dicembre 2018, supplemento ordinario n. 62 e in vigore dal 1° gennaio 2018 ha prorogato l'entrata in vigore l'entrata in vigore della riforma sulla intercettazioni (d.lgs. 216/2017) al 1° agosto 2019. L'art. 9 del d.lgs. 216/2017, Disposizione transitoria, nella sua versione originaria prevedeva che «1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. 25 luglio 2018). 2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Con il d.l. 91/2018, conv. in l. 108/2018, c.d. milleproroghe, era già stato previsto uno slittamento della disciplina al 31 marzo 2018: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019».
Ora la legge di bilancio sposta in avanti di altri 4 mesi l'entrata in vigore della riforma e la modifica interviene questa volta anche sul secondo comma della disposizione transitoria, prevedendo dunque: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. 2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019». La proroga non riguarderà il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e le modifiche ai presupposti per le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., nelle ipotesi in cui la pena prevista sia superiore ai 5 anni di detenzione; tali disposizioni sono infatti già in vigore dal 26 gennaio 2018.
Prorogata di un anno – fino al 31 dicembre 2019 – anche la supplenza dei dirigenti di istituto penitenziario per le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, «in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna».
La legge 145/2018, al comma 482 interviene altresì sul testo dell'art. 1, l. 296/2006 che disciplina il Fondo per le politiche della famiglia. Scopo del Fondo è il finanziamento di interventi in materia di politiche e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità al fine di contrastare la crisi demografica oltre al sostegno della componente anziana dei nuclei familiari. Per quanto qui di interesse, si segnala che tale fondo finanzierà, tra gli altri:
Infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di ricorrere a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale, da direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 4, comma 2-bis, d.l. 144/2005 conv. con modif. l. 155/2005). |