Responsabilità del vettore per mancata consegna della merce
07 Gennaio 2019
Massima
Nel contratto di trasporto risponde di colpa grave il vettore che, pur avvalendosi di altri vettori per la spedizione, non sia stato in grado di fornire anche mediante i predetti alcuna spiegazione circa la perdita della merce da consegnare, poiché la condotta del vettore finale è imputabile direttamente agli stessi. Questi è tenuto a ristorare il danno patrimoniale nella misura del valore dei beni trasportati dedotto dalle fatture. La presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c. comporta che egli debba fornire la specifica prova positiva che il danno ed il conseguente inadempimento sono dovuti a evento a lui estraneo e non imputabile. Il caso
risarcimento dei danni proposta nei confronti della società Beta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Giudice di Pace, dichiaratosi poi incompetente, per l'inadempimento del contratto di trasporto di un carico di materiale edile diretto a due diversi cantieri con la stessa concluso. La società Beta si opponeva, eccependo in via principale la decadenza di cui all'art. 1698 c.c. e in subordine, nell'ipotesi di soccombenza, chiamando in garanzia la compagnia assicuratrice Zeta e il sub-vettore X. Quest'ultimo, a sua volta, proponeva opposizione, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, la prescrizione e la decadenza e chiamando in garanzia, nell'ipotesi di soccombenza, la compagnia assicuratrice Y e il sub-vettore finale XY. Il predetto eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, oltre che la mancanza di responsabilità da parte sua, al pari della compagnia assicuratrice Y, che opponeva alla propria assicurata le condizioni relative all'operatività della garanzia e ai limiti di polizza, nonché proponeva domanda di rivalsa nei confronti della stessa nell'ipotesi di soccombenza. La questione
Nel contratto di trasporto qual è il forum contractus? Chi è legittimato a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore? Quando si configura la responsabilità contrattuale del vettore per la mancata riconsegna della merce spedita? Nel caso di specie sussistono i presupposti per l'applicazione delle limitazioni di responsabilità ex art. 1696 c.c.? Le soluzioni giuridiche
L'eccezione di incompetenza Il Tribunale conferma la propria competenza, respingendo l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata per la mancata contestazione di tutti i fori concorrenti, nonché del forum contractus. Nella specie, per l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità tale eccezione deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti. Inoltre, deve applicarsi il criterio di collegamento del luogo di conclusione del contratto.
La prescrizione e la decadenza Il giudice di prime cure rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza ex art. 1698 c.c. La prima viene respinta, perché la società Beta convenuta ha interrotto i termini prescrizionali con tre atti sia pure non sottoscritti dal legale rappresentante, bensì dal difensore munito del potere di rappresentanza. La seconda viene respinta, poiché nel caso di specie non vi è stata effettuata una consegna parziale della merce, bensì si è verificata la perdita totale della stessa. Pertanto si applicherà l'art. 1693 c.c.
L'insussistenza della legittimazione attiva della società attrice La parte attrice è legittimata a far valere nei confronti del vettore la richiesta di risarcimento dei danni subiti, qualora riesca a dimostrare di essere stato pregiudicato dall'inadempimento dello stesso.
La colpa grave del vettore Il Tribunale rileva che nel caso di specie si configura colpa grave in capo al vettore, poiché il sub-vettore, come si evince dalla relazione prodotta dalla società Alfa, non aveva fornito spiegazioni esaustive sulle cause che avevano determinato la mancata consegna della merce, probabilmente dovuta ai mancati controlli della merce stessa sia al momento del carico sia al momento dello scarico del mezzo. Pertanto non risulta che siano state adottate le cautele dovute da parte della società di trasporto e non può trovare applicazione la fattispecie disciplinata dall'art. 1696 c.c.
La responsabilità per inadempimento del contratto di trasporto Il mancato controllo da parte del vettore sui colli da consegnare a ciascuno dei destinatari nelle fasi del carico e della consegna, che ha determinato il successivo smarrimento dei beni trasportati conferma la sussistenza della responsabilità per inadempimento del contratto di trasporto in capo al predetto.
I profili risarcitori Il vettore, sul quale incombe una presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c., avrebbe dovuto provare che la perdita fosse dovuta a causa fortuito, alla natura o ai vizi delle merci trasportate o al loro imballaggio, ovvero al fatto del mittente o del destinatario. Diversamente, la presa in carico dei beni da parte dello stesso e la mancata consegna al destinatario per smarrimento o la consegnati a un soggetto non legittimato a riceverli integrano responsabilità per inadempimento e danno luogo a conseguenti profili risarcitori.
La quantificazione del danno Il Tribunale ha quantificato il danno patito dalla società Alfa, desumendolo dalle prove fornite dalla stessa, costituite dal valore delle merci trasportate dedotto dalla fattura al netto dell'IVA e del contributo di trasporto, dalla sospensione del relativo pagamento da parte del destinatario, nonché dall'emissione di una nota di credito a storno della fattura stessa. All'importo così come definito deve essere applicata la rivalutazione dalla data di emissione della nota di credito e devono essere aggiunti gli interessi compensativi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno sino alla decisione. Da tale data decorreranno gli interessi di mora nella misura legale sino al saldo. Osservazioni
Con la sentenza in esame il Tribunale, tra l'altro, ha accertato che la condotta colposa che, sia pure posta in essere dal sub-vettore finale, abbia determinato un danno (danno evento) con effetti lesivi nella sfera giuridica del danneggiato (danno conseguenza), sia imputabile al vettore principale. La pronuncia conferma l'orientamento giurisprudenziale costante in ordine al contratto di subtrasporto, secondo il quale il vettore principale risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per la perdita imputabile al subtrasportatore, «poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti» (Cass. civ., sez. III, ord. 29 maggio 2018, n. 13374; Cass. civ., sez. III, sent. 12 dicembre 2003, n. 19050). Nel caso di specie si applica l'art. 1693 c.c., secondo il quale il vettore è responsabile per la perdita della merce oggetto del contratto di trasporto, dal momento in cui la prende in consegna dal mittente a quello in cui la riconsegna al destinatario, qualora non provi che ciò sia dipeso «da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario». Dunque, l'omesso controllo dei beni presi in carico e la conseguente mancata consegna al destinatario integrano l'ipotesi di tale responsabilità di tipo presuntivo. Il vettore, sul quale grava una responsabilità ex recepto ha l'onere di fornire la prova positiva che il danno è dipeso da un fattore esterno e a lui non imputabile. Tuttavia, la fattispecie oggetto della controversia riflette un modello soggettivo di inadempimento, fondato sulla colpa del debitore/vettore. L'inadempimento si concretizza nella condotta contraria alla diligenza tenuta dal vettore, dalla quale è scaturita la mancata soddisfazione dell'interesse della società attrice (danno evento), nonché la perdita da essa subita (danno conseguenza). Si ravvisa il doppio nesso causale, ossia la casualità materiale tra condotta inadempiente e lesione dell'interesse creditorio; la causalità giuridica tra tale lesione e la perdita patrimoniale (V. VALENZI, La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, Rivista n. 8, Nel diritto, 2017). A tal proposito, si rammenta che due sono le tesi fondamentali elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità contrattuale: quella della responsabilità soggettiva e quella della responsabilità oggettiva. Secondo la prima tesi, il debitore è inadempiente se ha violato con dolo o colpa il dovere di diligenza ex art. 1176 c.c. La seconda tesi afferma che l'inadempimento si concretizza nell'elemento oggettivo della non esecuzione della prestazione. Con riguardo alla richiesta del risarcimento del danno, si evidenzia l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. n. 24400/2010) che ha affermato la legittimazione alternativa del destinatario o del mittente, ovvero di colui che ha subito «l'incidenza negativa dell'inadempimento», utilizzando quale criterio discretivo «la sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto.
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