Le giustificazioni preventive vengono in rilievo, solo in via eventuale, nella fase di verifica dell’anomalia delle offerte

Redazione Scientifica
04 Gennaio 2019

Le giustificazioni preventive, originariamente previste dall'art. 87, d.lgs. n. 163/2006, non devono più essere richieste in sede di presentazione delle offerte, ma vengono in rilievo, solo in via...

Le giustificazioni preventive, originariamente previste dall'art. 87, d.lgs. n. 163/2006, non devono più essere richieste in sede di presentazione delle offerte, ma vengono in rilievo, solo in via eventuale, nella fase successiva di verifica dell'anomalia, se e in quanto l'offerta ne risulti sospetta, occorrendo quindi un segmento procedimentale successivo per la valutazione di congruità.

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