Le giustificazioni preventive vengono in rilievo, solo in via eventuale, nella fase di verifica dell’anomalia delle offerte
04 Gennaio 2019
Le giustificazioni preventive, originariamente previste dall'art. 87, d.lgs. n. 163/2006, non devono più essere richieste in sede di presentazione delle offerte, ma vengono in rilievo, solo in via eventuale, nella fase successiva di verifica dell'anomalia, se e in quanto l'offerta ne risulti sospetta, occorrendo quindi un segmento procedimentale successivo per la valutazione di congruità.
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