Richieste di chiarimenti in merito alla dichiarazione concernente il fatturato specifico

Redazione Scientifica
04 Gennaio 2019

È legittimo il soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che è consentito “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo...

È

legittimo il soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che è consentito “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica”, nel caso in cui la SA ritenga

impreciso (o incompleto) il contenuto della dichiarazione sul fatturato specifico allegata alla domanda di partecipazione.

Il pregresso fatturato (proprio o delle ausiliarie) maturato nell'esecuzione di servizi identici o collegati a quelli oggetto del contratto da affidare, infatti, è a dimostrazione della capacità economico e finanziaria del concorrente e non attiene né all'offerta tecnica né all'offerta economica; la documentazione che vi ha riguardo costituisce, pertanto, l'oggetto del soccorso istruttorio.

Nulla osta a che la stazione appaltante, avendo ricevuto i chiarimenti richiesti, dia luogo ad un'interlocuzione con l'operatore economico finalizzata ad ulteriore precisazione e chiarificazione dei dubbi emersi dall'analisi della documentazione prodotta, giudicata non esaustiva o pienamente soddisfacente.

L'art. 83, comma 9, d.lgs. 50 cit., infatti, impone l'esclusione per il solo caso in cui l'operatore non trasmetta nel termine fissato dalla stazione appaltante le integrazioni richieste, mentre nulla precisa con riferimento al caso in cui dette integrazioni siano trasmesse ma non risultino decisive per l'assunzione del provvedimento finale sull'ammissione o esclusione dell'operatore.

I principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza per l'aggiudicazione dell'appalto (art. 30, comma 1, d.lgs. 50 cit.), che sarebbero evidentemente lesi qualora l'esclusione di un'offerta valida sia dovuta solo a carenze documentali, unitamente al principio di proporzionalità, di leale collaborazione ed a quello del favor partecipationis inducono, senz'altro, a ritenere possibile, anche dopo l'attivazione del soccorso istruttorio – e, comunque, in ragione degli esiti di questo – un dialogo con l'operatore economico finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti e precisazioni, per essere i primi non adeguati né esaustivi delle richieste della stazione appaltante.

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