Revoca di una concessione di beni a seguito di sopravvenuti comportamenti scorretti dell'aggiudicatario

07 Gennaio 2019

Tra i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” idonei a legittimare la revoca di una concessione di beni possono rientrare anche tutti quei “comportamenti scorretti dell'aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all'aggiudicazione definitiva”. In tali casi, la revoca assume una particolare connotazione di “revoca-sanzione”, poiché la caducazione degli effetti del provvedimento viene fondata sulla base di talune condotte scorrette del privato beneficiario di un precedente provvedimento favorevole dell'amministrazione.

Il caso. All'esito di una procedura di gara per l'affidamento in concessione dei beni demaniali la società ricorrente, in qualità di aggiudicataria definitiva, impugnava il provvedimento con cui la Stazione Appaltante aveva disposto la revoca dell'intera procedura.

In particolare, successivamente dell'aggiudicazione definitiva, il procedimento veniva sospeso in quanto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, a seguito di preciso esposto, aveva intrapreso un'indagine sulla gara e sequestrato tutti gli atti della stessa. Con successivo decreto il Presidente dell'Autorità portuale revocava la procedura. Quest'ultimo provvedimento veniva impugnato dalla ricorrente lamentando, inter alia: a) la violazione dei principi di correttezza e buona fede per mancata valutazione di soluzioni alternative alla revoca; b) la violazione di legge (art. 2 l. 241/1990) per omesso bilanciamento degli interessi coinvolti, con particolare riferimento all'interesse dell'impresa aggiudicatrice a conservare l'aggiudicazione; c) la violazione di legge per carenza o comunque insufficiente motivazione (art. 3 l. 241/1990).

La soluzione del TAR. Il Collegio ha preliminarmente evidenziato che la revoca dell'aggiudicazione è sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, interesse di per sé superiore all'interesse particolare dell'impresa a conservare l'aggiudicazione e che nella specie “il fattore tempo, per le vicende sopravvenute all'aggiudicazione (peraltro nelle more sospesa), non ha affatto inciso nel senso di radicare un legittimo affidamento”.

Il TAR, in secondo luogo, ha richiamato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen., 20 giugno 2014, n. 14) laddove aveva chiarito che i poteri dell'Amministrazione di incidere sugli atti pregressi, si differenziano a seconda della fase della procedura di evidenza pubblica in cui sono esercitati, precisando che “resta impregiudicata, nell'inerenza all'azione della pubblica amministrazione dei poteri di autotutela previsti dalla legge, la possibilità: a) della revoca nella fase procedimentale della scelta del contraente fino alla stipulazione del contratto; b) dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva anche dopo la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 136, l. n. 311 del 2004, nonché concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso” (cfr. Cons. St., sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026).

Il Collegio ha quindi condiviso e richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di contratti pubblici secondo cui le ragioni idonee a legittimare la revoca dell'aggiudicazione sono: a) la revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell'appalto alle esigenze dell'amministrazione; b) la revoca per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie ovvero per sopravvenuta non convenienza economica dell'appalto (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2016, n. 1599; Id., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748); c) la revoca per inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026).

Tra i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, a detta del Collegio, ben possono rientrare anche i “comportamenti scorretti dell'aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all'aggiudicazione definitiva”.

In tali casi, ha precisato il TAR, la revoca assume la particolare connotazione di “revoca-sanzione”, poiché la caducazione degli effetti del provvedimento si fonda sulla presenza di talune condotte scorrette del privato beneficiario di un precedente provvedimento favorevole dell'Amministrazione; tuttavia, chiarisce il Collegio, “si tratta pur sempre di “motivi di pubblico interesse”, successivi al provvedimento favorevole (o successivamente conosciuti dalla stazione appaltante, e per questo “sopravvenuti”) che giustificano la revoca”.

La particolarità di tale revoca viene rintracciata nel fatto che l'Amministrazione non è tenuta a soppesare l'affidamento maturato dal privato e, inoltre, non ricorrerebbero neanche pregiudizi imputabili all'Amministrazione ristorabili mediante indennizzo poiché ogni conseguenza, ivi comprese eventuali perdite economiche, è imputabile esclusivamente alla condotta del privato e non dà luogo a responsabilità dell'amministrazione, neppure da atto lecito (Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2018 n. 120).

In conclusione, il TAR ha ritenuto legittima la revoca dell'aggiudicazione disposta dall'Amministrazione e ha rigettato il ricorso.

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