Si può confiscare l’immobile di proprietà del marito se trasferito alla moglie in sede di separazione?
08 Gennaio 2019
Il caso. Tizio e Caia, separati consensualmente, hanno impugnato presso il Tribunale di Perugia il decreto del GIP in esecuzione del quale, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 ascritto al marito, era stato effettuato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore, dell'immobile trasferito alla moglie. Il Tribunale ha rigettato il ricorso di Caia, rilevando l'inopponibilità dell'omologa della separazione consensuale con la quale si attestava il trasferimento dell'immobile in capo alla stessa e ha rilevato l'inammissibilità del ricorso di Tizio poiché, essendosi dichiarato non proprietario del bene, non era legittimato all'impugnazione. Avverso tale provvedimento Caia ha presentato ricorso per cassazione.
Sì alla confisca del bene di un terzo solo se l'indagato ne ha la disponibilità. Secondo la Suprema Corte, il ricorso è fondato, in quanto il Tribunale del riesame non ha applicato correttamente il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può riguardare beni di terzi purché la persona sottoposta alle indagini ne abbia la disponibilità. La legittimazione non è pertanto legata solamente alla proprietà formale del bene, ma anche alla sua disponibilità. La Cassazione specifica poi che l'individuazione dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro preventivo non costituiscono requisito di legittimità del decreto stesso, dovendosi tuttavia precisare che, qualora l'individuazione dei beni da sequestrare avvenga in sede esecutiva, «il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p.».
Non rileva la trascrizione del decreto di omologa della separazione. Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso la disponibilità dell'immobile in capo al marito, non contestando l'immediata efficacia traslativa della proprietà del bene assegnato alla moglie in sede di omologazione della separazione consensuale, ma aveva dedotto la non opponibilità dell'impugnazione in quanto non trascritta prima del sequestro. La Suprema Corte rileva però che, ai fini dell'applicazione dell'art. 322-ter c.p., non rileva la trascrizione dell'atto traslativo prima di quella del decreto di sequestro bensì l'effettivo trasferimento della proprietà quale conseguenza immediata di un provvedimento giudiziale di data certa anteriore all'emissione stessa del sequestro. Pertanto, poco importa, ai fini penali, che il decreto di omologazione non sia stato trascritto poiché, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, tale decreto comporta l'immediato trasferimento del bene a favore della ricorrente che resta terza proprietaria di un immobile del quale la persona sottoposta alle indagini non ha alcuna disponibilità. La Cassazione quindi annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
|