Fatturazione elettronica: primissimi adempimenti, attenuanti e semplificazioni

08 Gennaio 2019

La fatturazione elettronica è ormai obbligatoria. Ripercorriamo i primissimi adempimenti da attuare e, in seguito, analizziamo le attenuanti e le semplificazioni previste dal Decreto fiscale.

La fatturazione elettronica è ormai stata introdotta. Ripercorriamo i primissimi adempimenti da attuare e, in seguito, analizziamo le attenuanti e le semplificazioni previste dal Decreto fiscale.

Fatture a cavallo d'anno

Ad eccezione dei soggetti esclusi, la fattura elettronica è obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni B2B e B2C che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Di conseguenza, le fatture emesse in formato cartaceo emesse nel 2018 ma ricevute nel 2019 non saranno soggette a tale obbligo, mentre le note di variazione emesse nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018 dovranno transitare dallo SdI.

Indirizzo telematico del destinatario

Poiché è entrato in vigore l'obbligo, è consigliato a tutti i soggetti che dovranno ricevere fatture elettroniche di comunicare al proprio fornitore l'indirizzo telematico prescelto (PEC o codice destinatario). In ogni caso tale comunicazione può risultare superflua qualora si è proceduto a registrare il proprio indirizzo telematico sul portale “Fatture e corrispettivi”: in questo modo, lo SdI recapiterà la fattura all'indirizzo registrato dal cliente a prescindere da come il fornitore compila il campo codice destinatario.
Qualora, invece, il cessionario non comunichi al proprio fornitore l'indirizzo telematico, il fornitore dovrà lasciare vuoto il campo “PEC” e compilare il campo “codice destinatario” con il codice convenzionale 0000000. In tal caso, la fattura sarà resa disponibile al cessionario nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate e se lo stesso ha provveduto a registrare il proprio indirizzo telematico sul portale “Fatture e corrispettivi” (compito, sicuramente, osservato se il cliente è un soggetto passivo d'imposta – rapporti B2B).
La comunicazione al fornitore da parte del cliente può avvenire anche all'atto della fatturazione: in questo caso è sicuramente utile per imprese e professionisti che acquistano beni o servizi nell'esercizio d'impresa arti o professioni dotarsi del QR code, ossia di un codice in formato PDF da poter salvare sul proprio smartphone contenente l'indirizzo telematico scelto, la propria nazionalità, il codice fiscale e la partita IVA. In questo caso il cedente, dotato dell'apposito lettore, potrà recepire i dati in esso contenuti in modo più agevole. Si pensi della comodità/necessità di avere il QR code quando si chiede fattura in un ristorante o all'atto del rifornimento di benzina (dal 2019 non è più valida la scheda carburanti).

Sanzioni attenuate

Per consentire l'adeguamento tecnologico necessario alle novità sui termini di fatturazione e registrazione introdotte dal D.L. 119 del 2018, lo stesso decreto ha previsto delle attenuanti sulle sanzioni fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che eseguono le liquidazioni con cadenza mensile.

È previsto infatti che:
(i) non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale);
(ii) le sanzioni sono contestabili, seppur ridotte dell'80 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo;
(iii) le attenuazioni si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Semplificazioni ulteriori

Ulteriori semplificazioni prevedono che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti l'ammontare delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvarranno di tali elementi verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25.

Fonte: fiscopiù.it

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