L'azione civile esercitata nel processo penale segue le regole della prescrizione penale
08 Gennaio 2019
È da ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini della tempestività dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale occorre far riferimento alle regole del processo civile, con la conseguenza che essa deve essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato» (Cass. pen., sentenza 14460/2011). Per tale ragione Cass. pen., Sez. V, con sentenza n. 46, depositata il 2 gennaio 2019, ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del tribunale del medesimo capoluogo, dichiarava di non doversi procedere per il reato di lesioni personali – fatto avvenuto il 18 novembre 2005 – per intervenuta prescrizione del reato e confermava l'affermazione di responsabilità ai soli fini civili dell'imputato. Dato che il decreto di citazione era stato notificato al ricorrente in data 5 aprile 2011, questi, richiamando il precedente citato, lamentava la violazione di legge in relazione alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno. I giudici di legittimità hanno però rilevato come la giurisprudenza successiva alla sentenza 14460/2011 sia unanime nell'affermare che «L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad esso sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione, di cui agli art. 159 e 160 cod. pen., con la conseguenza che fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale» (Cass. pen., Sez. IV, 8773/2017; Cass. pen., Sez. V, 11961/2011). |