La surroga nell’assicurazione della responsabilità civile
10 Gennaio 2019
Massima
L'azione in surroga del danneggiato in luogo dell'assicurato, può essere utilizzata solo se è provata sia l'inerzia del debitore-assicurato, sia il pericolo di vanificazione del credito. Il caso
Un paziente di una struttura sanitaria partenopea radicava un procedimento civile per il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente ad errore medico. La domanda veniva originariamente proposta ne confronti dell'azienda ospedaliera. In seguito alla domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione, l'attore chiedeva la condanna in solido dell'azienda ospedaliera, dei medici e della compagnia di assicurazione; quest'ultima sia direttamente ex art. 1917 c.c. che in surroga dei diritti degli assicurati ex art. 2900 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda di surrogazione nei confronti della compagnia di assicurazione, condannandola ex art. 1917 comma 2 c.c. al pagamento diretto nei confronti del danneggiato, senza pronunciarsi sulla domanda proposta nei confronti dell'azienda ospedaliera. Il paziente proponeva appello proprio per sentire condannare anche la struttura sanitaria.
La questione
Se, per la proposizione della domanda in surroga dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 2900 c.c., sia necessario fornire la prova dell'inerzia del debitore oltre che del pericolo di vanificazione del credito. Le soluzioni giuridiche
La Corte affronta la problematica in esame, evidenziando come l'art. 1917 comma 2 c.c. preveda il pagamento diretto del danneggiato da parte dell'assicuratore o spontaneamente, previa comunicazione all'assicurato, oppure obbligatoriamente, in presenza di esplicita richiesta dell'assicurato. I Giudici di secondo grado, quindi, osservano come nella fattispecie il pagamento del danneggiato da parte dell'assicuratore non sia intervenuto né per libera determinazione, né per richiesta dell'assicurato. Quest'ultimo, infatti, si è limitato a chiedere di essere manlevato dalla compagnia di assicurazione e anche il danneggiato, agendo in surroga, non ha richiesto il pagamento diretto dell'assicuratore. Osservato quanto sopra, la Corte rileva come sarebbe stata accoglibile l'azione in surroga proposta dal danneggiato, sempre che fossero stati provati gli elementi costitutivi di tale azione, da identificarsi nell'inerzia del debitore e nel pericolo di frustrazione del credito. Nel caso in esame i predetti presupposti non erano presenti: da un lato, infatti, il comportamento dell'azienda ospedaliera non poteva definirsi “inerte”, avendo, quest'ultima, formulato la chiamata in garanzia dell'assicurazione e dall'altro, non erano emersi elementi di pericolo idonei a giustificare l'esercizio dell'azione in surroga. In mancanza dei presupposti per l'azione in surroga oltre che per l'applicazione dell'art. 1917 comma 2 c.c., non poteva procedersi alla condanna dell'assicuratore al pagamento diretto del danneggiato e pertanto la sentenza andava riformata sul punto, con condanna della compagnia a tenere indenne l'assicurato di quanto questi fosse stato condannato a risarcire al danneggiato. In merito ai presupposti dell'azione ex art. 2900 c.c., la giurisprudenza è univoca nel ritenere: che la funzione dell'azione sia finalizzata alla conservazione del patrimonio del debitore inerte e che il creditore agisce in luogo del suo debitore (Cass. civ., sent., n. 7648/2013); che l'azione ha carattere eccezionale e può essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge (Cass. civ., n. 5805/2012); che qualora il debitore non sia più inerte viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela (Cass. civ., sent. n. 26019/2011). Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria auto, si è inoltre stabilito che «Il mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., non è sufficiente a configurare l'inerzia del debitore che costituisce presupposto per l'esercizio della azione surrogatoria da parte del detto danneggiato; né la richiesta di pagamento diretto della somma dovuta dall'assicuratore al danneggiato, avanzata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 2900 c.c., può legittimamente convertirsi in richiesta di condanna diretta ex art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990» (Cass. civ., sent. n. 11948/2010). Osservazioni
Il caso in esame riguarda l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e i suoi presupposti. Certamente condivisibile risulta l'inquadramento della problematica come proposta dalla Corte partenopea la quale ha ben individuato i presupposti dell'azione, facendone corretta applicazione alla fattispecie. Sappiamo, infatti che il nostro ordinamento prevede la possibilità, per il creditore, di salvaguardare il patrimonio del debitore che dovrà servire per onorare il debito. Oltre all'azione revocatoria e al sequestro conservativo, vi è, appunto l'azione surrogatoria. La regola generale non prevede la possibilità che il creditore possa inserirsi nella gestione del patrimonio del suo debitore. Ove, però, l'inerzia del debitore provochi un pregiudizio al patrimonio dello stesso, tale da rendere più gravosa o meno agevole o addirittura si possa prevedere un'incapienza dello stesso rispetto alla somma dovuta, in queste ipotesi il legislatore consente al creditore di surrogarsi nei diritti del debitore. In altri termini, il creditore è legittimato a compiere quelle azioni attraverso le quali si addiviene ad una migliore tutela del patrimonio del debitore. Proprio in ragione dell'eccezionalità della previsione, i presupposti per l'applicazione dell'art. 2900 c.c. prevedono la prova dell'inerzia e del pregiudizio da questa causato al patrimonio del soggetto che deve adempiere l'obbligazione. La dottrina ha avuto modo di chiarire che il risultato positivo raggiunto con l'azione surrogatoria non potrà andare a vantaggio del singolo creditore, ma ne potranno giovare tutti i soggetti che vantano un credito nei confronti del medesimo debitore. Ai fini pratici, in fine, si ricorda che nell'azione surrogatoria è litisconsorte necessario il debitore. Da non confondersi l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. con l'azione in surroga dell'assicuratore ex art. 1916 c.c. La prima, infatti, rientra tra le azioni a disposizione del creditore per salvaguardare il patrimonio del debitore, la seconda, invece, riguarda la sostituzione dell'assicuratore al proprio assicurato nei diritti risarcitori verso il terzo responsabile, per recuperare le somme erogate a titolo di indennizzo |