Nessun risarcimento al marito traditore che non dimostra la persistenza del vincolo affettivo
10 Gennaio 2019
Il caso. Una donna, alla guida della propria autovettura, rimane coinvolta in un sinistro stradale con un mezzo agricolo non assicurato e muore. La Corte d'appello di Matera, riconoscendo responsabilità concorrente dei due conducenti, dichiara legittima la pretesa risarcitoria del padre, dei figli e dei fratelli della vittima, rigettando però l'appello proposto dal marito della vittima volto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio subito in conseguenza del decesso della moglie. Secondo la Corte territoriale mancava un progetto di vita in comune tra i coniugi dal momento che, pur non essendo separati, l'uomo aveva avuto una relazione extraconiugale dalla quale, tre mesi prima dell'incidente, era nato un figlio. I giudici ritengono che, secondo la comune esperienza, questa circostanza poteva integrare un sintomo del deterioramento e della cessazione del rapporto coniugale, denotando la mancanza di un vincolo affettivo.
Intenso vincolo affettivo. La Suprema Corte, successivamente adita, conferma la statuizione della Corte d'Appello, precisando che «il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo famigliare dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la sfera familiare».
Elementi contrari. La semplice presunzione che debba normalmente ritenersi sussistente un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune tra stretti congiunti può essere però superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o, come nel caso di specie, l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge, fattispecie che integra inadempimento dell'obbligo di fedeltà tra coniugi ex art. 143 c.c.
Onere della prova. Al marito spettava dunque dimostrare, ex art. 2697 c.c., di aver effettivamente subito un danno non patrimoniale per la persistenza del vincolo affettivo, poiché gli elementi sopra indicati non determinano necessariamente ex se l'insussistenza del danno in capo al coniuge superstite.
La Corte territoriale, con valutazione in fatto e quindi insindacabile in sede di legittimità, ha giustamente ritenuto che il marito non avesse fornito tale prova; la Cassazione rigetta dunque il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Fonte www.ridare.it |