Modifica dell'assegno per i figli: quando decorre?

11 Gennaio 2019

L'efficacia delle modifiche alle condizioni di separazione e divorzio deve essere considerata a partire dalla definizione del giudizio che le determina con forza di giudicato o a far data dalla domanda con la quale vengono proposte?
Massima

La decorrenza delle modifiche dell' assegno di mantenimento dei figli si determina dal momento della domanda con cui vengono poste e non dal momento in cui si consolida il giudicato sulle stesse.

Il caso

Nel corso del giudizio d'appello per la modifica delle condizioni di divorzio, il giudice riduce l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio minore a far data dalla domanda di primo grado. La madre ricorre per Cassazione, ritendendo fra l'altro ingiustificata la retrodatazione della previsione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore dalla domanda che era stata posta dal padre nel giudizio di primo grado. Il ricorso della madre viene ritenuto infondato.

La questione

L'efficacia delle modifiche alle condizioni di separazione e divorzio deve essere considerata a partire dalla definizione del giudizio che le determina con forza di giudicato o a far data dalla domanda con la quale vengono proposte?

Le soluzioni giuridiche

Secondo risalente e conforme orientamento della Suprema Corte, la decorrenza delle modifiche prende data dal momento in cui la domanda è stata proposta e non da quello in cui il giudizio si è concluso. Un diritto infatti non può considerarsi pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Vengono pertanto confrontate le domande di assegno divorzile, che hanno effetto dal momento in cui si riconosce la legittimità del titolo sul quale sono fondate, con le domande di modifica dell'assegno. Secondo la legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio o il suo scioglimento decorrono dal giudicato che si è raggiunto sulle stesse. Secondo l'art. 3 l. n. 898/1970 precisamente, quando vi sia stata la sentenza non definitiva sullo status, o sentenza parziale, il tribunale qualora emetta la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno di mantenimento, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda introduttiva e non dalla conclusione del giudizio.

Come è noto, gli artt. 1 e 2 legge n. 898/1970, stabilisce la regolamentazione dei parametri per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4 l. n. 898/1970, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 l. n. 898/1970. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4 l. n. 898/1970, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 l. n. 898/1970, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Qualora vengano ritenuti esistenti i parametri per la determinazione di assegno di divorzio, la decorrenza di esso si ritiene debba essere dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Qualora invece si determinino esigenze relative ai figli che implichino la variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo disposta in seguito a procedimento di revisione ai sensi dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970 n.898, relativo al sopravvenire di giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la legge dispone che il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, possa, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 l. n. 898/1970. Va da sé, però, che l'efficacia delle modifiche deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, proprio per evitare che il diritto rimanga in stallo, pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio.

Osservazioni

Orientamento prevalente quanto alla decorrenza delle modifiche in ordine alle condizioni di separazione e divorzio è quella relativo al fatto che queste devono determinarsi dalla data della domanda originaria, a meno che non si verifichino modifiche della situazione generale in corso di causa, tali da poter derogare tale principio generale. Nel caso di specie non si sono verificate dette modifiche poiché il padre aveva richiesto alla Corte d'appello di accertare che nulla era dovuto «quale contributo al mantenimento ordinario dei figli a far data dalla domanda come formulata in primo grado». Ora, non può ritenersi che tale motivo d'impugnazione non fosse specifico perché non fondato sull'espressa istanza di retrodatazione del contributo al mantenimento, in quanto «l' uomo aveva comunque chiesto di accertare l'insussistenza dell'obbligazione dalla domanda di primo grado, sicchè il motivo era sufficientemente specifico, mentre il giudice d'appello ha accolto parzialmente il motivo riducendo l'assegno di mantenimento».

Secondo la giurisprudenza della Corte, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., n. 16173/2015). La decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione"

L'efficacia della revisione, tuttavia, può decorrere eccezionalmente dalla data della domanda di modificazione in presenza di un accadimento che la giustifichi, anche se antecedente ad essa, come avvenuto nel caso esaminato dalla Suprema Corte (Cass., ord., n. 10787/2017): nella specie, l'intervenuta perdita del lavoro, evento dedotto dal ricorrente come ragione giustificativa della domanda di revisione, si era già verificata al momento del ricorso introduttivo del giudizio.

La Corte sottolinea poi le differenze fra la determinazione dell'an e del quantum dell'assegno che, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalla variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi dell'art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898, deve decorrere dalla data della domanda di revisione, salvo casi eccezionali che deroghino alla regola generale.

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