Sull’inammissibilità della domanda autonoma di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi

Francesca Cernuto
11 Gennaio 2019

L'affidatario di un contratto di appalto che intenda ottenere la revisione dei prezzi è onerato della proposizione della relativa istanza all'Amministrazione, potendo impugnarne gli esiti espressi ovvero l'eventuale silenzio inadempimento formatosi, mentre è inammissibile un'azione autonoma tesa ad accertare il predetto diritto.

Il caso. Una società, affidataria di un appalto, agisce in giudizio innanzi al Tar Lazio onde veder accertato il proprio diritto ad ottenere la revisione dei prezzi del contratto stipulato ed ottenere la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme risultanti.

La revisione dei prezzi presuppone l'istanza di parte. Il Tar Lazio rileva come la revisione dei prezzi presupponga la necessaria attivazione di un procedimento amministrativo, da promuoversi su istanza della parte interessata. All'esito dell'istruttoria così sollecitata dall'appaltatore, l'Amministrazione è chiamata ad assumere un provvedimento, autoritativo e discrezionale, che può essere oggetto di impugnazione nei prescritti termini di legge. Diversamente, qualora l'iter procedimentale non sfoci in un provvedimento espresso della stazione appaltante, l'istante è legittimato a gravare il relativo silenzio inadempimento.

L'inammissibilità dell'azione autonoma di accertamento. Sulla base di tale rilievo, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso proposto, essendo preclusa la possibilità per l'appaltatore di promuovere un'autonoma azione di accertamento del proprio diritto ad ottenere la revisione dei prezzi. In assenza di un provvedimento espresso, deve ritenersi che la proposizione di una domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi comporterebbe un'illegittima ed inammissibile sostituzione dell'organo giudicante nelle funzioni tipicamente demandate all'Amministrazione, così come ribadito dai recenti arresti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4827/2018).

In conclusione: L'appaltatore può impugnare il provvedimento espresso ovvero il silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di revisione prezzi, ma non può, di contro, proporre azione autonoma di accertamento di tale diritto.