Separazione con negoziazione assistita: da quando decorre il termine per la proponibilità della domanda di divorzio?
14 Gennaio 2019
Massima
Il perfezionamento degli accordi di separazione attraverso negoziazione assistita viene individuato con il rilascio del nullaosta o dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica. Il caso
Tizio e Caia, assistiti dai rispettivi avvocati, presentavano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la regolamentazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto. Il Procuratore della Repubblica negava l'autorizzazione, eccependo il mancato decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 3 legge n. 898/1970 e successive modifiche, in quanto la separazione personale era stata oggetto di procedura di negoziazione assistita, che si sarebbe perfezionata a seguito di decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale, cui il Pubblico Ministero, contrario al rilascio dell'autorizzazione, aveva trasmesso gli atti, e non a seguito della conclusione dell'accordo, alla data certificata da parte degli avvocati. Il Presidente del Tribunale di Torino non autorizzava l'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La questione
Il Presidente del Tribunale di Torino si è dovuto pronunciare sull'individuazione del dies a quo da considerare ai fini del computo del termine (di sei mesi) dal momento della separazione consensuale nei casi in cui le parti siano giunte al relativo accordo a seguito di negoziazione assistita. Fermo restando che il termine abbreviato per accedere al divorzio di cui al novellato art. 3 legge n. 898/1970 è pacificamente applicabile alle parti che abbiano definito la loro separazione personale con un accordo di negoziazione assistita – e ciò in forza della chiara equiparazione compiuta dal comma 3 dell'art. 6 legge n. 162/2014, secondo cui «l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari» –, in merito all'individuazione della decorrenza del termine stesso non vi è un orientamento univoco. Parte della dottrina ritiene infatti che il perfezionamento degli accordi di negoziazione assistita si abbia con il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, secondo altri interpreti invece il dies a quo va fatto coincidere con la data di conclusione dell'accordo di negoziazione assistita e, più precisamente, con la data certificata da parte degli avvocati. Le soluzioni giuridiche
Il Presidente del Tribunale di Torino ha rifiutato l'autorizzazione all'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita, evidenziando che le nuove forme stragiudiziali di separazione e divorzio danno vita a una fattispecie progressiva, in ragione della quale l'accordo raggiunto dalle parti produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari solo se viene autorizzato dall'autorità giudiziaria. La decisione in commento ha inoltre affermato che «un ancoraggio del termine al provvedimento autorizzativo del pubblico ministero previene ogni incertezza su un punto delicato quale l'accertamento dello status personale e quindi sul rispetto dei tempi di riflessione che tuttora l'ordinamento richiede alle parti in merito alla scelta separativa in vista della definitiva conclusione del rapporto coniugale, mentre potrebbero esservi maggiori dubbi, o sorgere contestazioni, in caso di riferimento alla data di stipulazione di un accordo privato». Osservazioni
La decisione in commento non appare condivisibile. Il Presidente del Tribunale di Torino ha ritenuto che, nonostante la lettera della norma parifichi espressamente gli effetti degli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita a quelli dei provvedimenti giurisdizionali - con ciò confermando, a parere di chi scrive, la natura pubblicistica dell'accordo di negoziazione assistita -, tali effetti possano dispiegarsi solo a seguito dell'emissione dell'autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica. Si ritiene invece che proprio l'enunciazione di cui al comma 3 dell'art. 6 legge n. 162/2014 secondo cui «l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita» (e non anche autorizzato dal Procuratore della Repubblica) «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» renda evidente che il passaggio dell'accordo al PM sia una mera condizione di efficacia e non di validità dell'accordo. Pertanto, all'avveramento della condizione, gli effetti dovranno necessariamente retroagire al momento della sottoscrizione dell'accordo. Del resto, anche l'accordo raggiunto con la tradizionale separazione consensuale può dispiegare i propri effetti solo se omologato dal Tribunale, ciò nondimeno il termine per la proponibilità della domanda di divorzio decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei coniugi del verbale ex art. 711 c.p.c. e non già dalla data della sua omologazione. Non pare condivisibile l'ulteriore argomentazione proposta, secondo la quale un passaggio delicato come quello relativo all'accertamento dello status personale dei coniugi deve essere affidato ad un provvedimento del pubblico ministero, al fine di evitare possibili contestazioni; tale osservazione si scontra con la previsione di cui all'art. 12 d.l. n. 132/2014), giacché non si comprende perché la sottoscrizione dell'accordo innanzi al Sindaco (o suo delegato) dovrebbe fornire maggiori garanzie di certezza rispetto a quella certificata dagli avvocati iscritti al relativo albo professionale, ai quali la legge stessa ha attribuito il relativo potere, oltre a responsabilità personali, a cui non sono sottoposti né i Procuratori della Repubblica né i Sindaci. |