Lo stato della giustizia penale telematica secondo il Consiglio Superiore della Magistratura

14 Gennaio 2019

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 9 gennaio 2019, ha approvato la “Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018”. Si tratta di un'interessante ricognizione sull'attuale grado di informatizzazione del processo penale, frutto di un'indagine compiuta in tutti gli uffici giudiziari della nazione, che contiene una serie indicazioni utili anche per il legislatore e per il Ministero della Giustizia sul percorso da seguire e che evidenzia pure le criticità finora emerse.
Premessa

In data 9 gennaio 2019, il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la “Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018”. Questo documento, che segue il precedente risalente al 2015, costituisce un'interessante ricognizione sull'attuale grado di informatizzazione del processo penale ed è frutto di una complessa attività conoscitiva svolta dall'organo di autogoverno della magistratura con la collaborazione dei magistrati referenti per l'informatica presenti nei diversi distretti di Corte di appello e con gli uffici giudiziari.

Fin dalle premesse, la delibera evidenzia che “l'informatizzazione del processo penale non ha ancora prodotto un vero processo penale telematico (PPT), sebbene molti passi avanti siano stati fatti rispetto a quanto accertato nella precedente delibera del 2015”.

I progressi registrati, tuttavia, sono ostacolati da due dati di fatto:

- la persistenza di più applicativi non sempre in collegamento tra di loro;

- l'assenza di regole cogenti che sottraggano alla discrezionalità dei singoli uffici la scelta di informatizzare o meno le diverse fasi del processo penale.

Quanto al primo profilo, la relazione ribadisce la necessità di garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi applicativi.

Quanto al secondo, il documento rileva che solo il S.I.C.P., cioè il programma che garantisce la gestione informatica dei registri di cancelleria, è utilizzato su tutto il territorio nazionale, mentre il sistema S.N.T. per la realizzazione delle notifiche telematiche è usato nella quasi totalità degli uffici giudiziari. Il Portale delle notizie di reato, invece, è impiegato nella maggior parte degli uffici requirenti di primo grado, mentre l'utilizzazione del gestore documentale T.I.A.P. ha difficoltà a raggiungere una capillare diffusione nazionale.

La progressiva formazione di un diritto positivo sul processo penale telematico

La delibera rileva che l'art. 2 del d.lgs. n. 179 del 2016 ha modificato l'art. 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), estendendo l'applicazione di tale codice anche al processo penale. Questa norma, infatti, statuisce che “Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”.

La riforma illustrata rappresenta una tappa molto significativa del percorso verso la progressiva formazione di un diritto positivo sul processo penale telematico (PPT).

Permangono tuttavia alcune sostanziali differenze tra il processo civile telematico e quello penale perché in quest'ultimo:

- manca un applicativo unico per la gestione dell'intero processo;

- non è possibile ricorrere alla firma digitale per la redazione dei provvedimenti del giudice e del pubblico ministero;

- non è possibile l'accesso dall'esterno della rete giustizia (RUG), dato di fatto che riduce fortemente i vantaggi connessi all'informatizzazione per gli utenti.

Il PPT, pertanto, secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, sembra tuttora ancorato ad una informatizzazione degli atti del processo penale (intesa come dematerializzazione di documenti cartacei) e non è ancora maturata l'evoluzione verso un processo telematico in senso stretto, basato sulla gestione di documenti nativi digitali (almeno nei limiti ontologicamente consentiti dal processo penale).

L'hardware e l'assistenza

Con riferimento alle dotazioni hardware e alla qualità dell'assistenza sistemistica, la delibera ha dato atto di una sperequazione tra uffici requirenti e uffici giudicanti.

I dati statistici, infatti, dimostrano che, per quanto attiene agli uffici requirenti, sia il personale amministrativo, sia quello di magistratura è titolare di una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete (si contano 3 Uffici di Procura deficitari su 133 per ciò che concerne i magistrati e 5 Uffici di Procura su 131 per ciò che concerne il personale amministrativo).

La situazione in cui versano gli uffici giudicanti, invece, è differente. Ben 10 Tribunali e 5 Corti di Appello, difatti, non riescono ad assicurare una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete ad ogni giudice. In particolare, 5 tribunali e 2 Corti di Appello non riescono ad assicurare postazioni di lavoro esclusive per carenza di hardware ovvero per assenza di punti rete, mentre i restanti uffici lamentano evidenti carenze logistiche.

Dinamiche tendenzialmente più positive si riscontrano per il personale amministrativo, rispetto al quale solo 5 tribunali ed 1 sola sezione distaccata di Corte di appello non sono in grado di assicurare una postazione esclusiva ad ogni unità amministrativa.

La situazione dei registri penali

Nel corso del 2016, è stato concluso lo sforzo di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi per la gestione dei registri di cancelleria dell'area penale, avviato nel 2002 per il settore dell'esecuzione e delle misure di prevenzione e nel 2006 per il settore della cognizione per mezzo della riduzione ad unità della pluralità di sistemi informatici utilizzati.

Il risultato di tale attività è stato quello di ricondurre i molteplici software presenti sul territorio a tre sistemi informativi automatizzati di base:

• il sistema informativo della cognizione (SICP) deputato alla informatizzazione della fase di cognizione del processo penale

• il sistema informativo dell'esecuzione (SIES) deputato alla informatizzazione della fase di esecuzione del processo penale

• il sistema informativo delle misure di prevenzione (SIPPI), ormai già evoluto nel sistema SIT MP, deputato alla gestione delle misure di prevenzione personali e reali.

In particolare, il S.I.C.P. è in grado di gestire tutte le fasi del procedimento e del processo nei suoi diversi gradi di giudizio di merito. Contiene altresì un avanzato sistema di assegnazione automatica dei fascicoli al momento dell'iscrizione in Procura. Costituisce, inoltre, la base dati dalla quale vengono estratte le statistiche in ambito penale.

L'indagine conoscitiva compiuta dal Consiglio ha condotto ad accertare che la copertura funzionale di tali sistemi è nazionale ed è idonea a gestire la quasi totalità delle attività di tipo penale degli uffici giudiziari.

La delibera, peraltro, non ha mancato di evidenziare le criticità relative a tali sistemi.

In particolare, quanto al S.I.C.P. sono stati evidenziati taluni difetti strutturali.

La complessità del sistema processuale penale, ad esempio, non è sempre correttamente riprodotta nel registro che necessità di continue integrazioni ed evoluzioni.

Il SICP, inoltre, non “storicizza” alcuni dati, tra cui proprio i campi fondamentali della “Materia” e dell' “Argomento” - nel passaggio della disponibilità del procedimento ai diversi uffici (Procura – Tribunale; Tribunale – Corte d'Appello) e le modifiche apportate successivamente inibiscono la ricerca per i parametri originariamente annotati.

La mancata “storicizzazione” comporta alterazioni del dato e, nello specifico, “gli stralci subiti dal fascicolo nel suo iter processuale comportano una definitiva duplicazione dei record associati allo stesso fascicolo nel registro per ogni successiva ricerca statistica”.

Soprattutto, è stata evidenziata la lentezza del Sistema S.I.C.P. ad adattarsi alle modiche legislative che impone, necessariamente, di ricorrere ad espedienti “creativi” da parte delle segreterie che, tra l'altro, generano inquinamenti del dato statistico.

Gli ulteriori applicativi

Nella delibera sono illustrate le caratteristiche anche degli altri applicativi, di cui sono evidenziate le criticità emerse negli anni.

In particolare, il Consiglio Superiore si sofferma su DOCUMENT@ (EX TIAP), cioè sull'applicativo che consente la gestione del documento informatico, la dematerializzazione del fascicolo del Pubblico Ministero e, in prospettiva, del fascicolo del dibattimento.

Questo programma gestisce anche il sistema di rilascio copie agli avvocati con un sistema di calcolo automatico dei diritti da corrispondere.

Document@, dunque, è la diretta evoluzione del TIAP del quale mantiene l'interfaccia. Secondo l'attuale assetto normativo deve ancora rapportarsi al fascicolo, ma il sistema potrebbe essere alimentato anche con documenti multimediali (audio, video, trascrizioni e messaggi PEC) giuridicamente rilevanti.

Il Consiglio ha rilevato che il sistema presenta alcune problematiche legate essenzialmente ad un'infrastruttura tecnologica inadeguata.

L'interfaccia non rende intuitive operazioni semplici come, ad esempio, l'esportazione dei documenti o la combinazione degli stessi secondo ordini diversi per la produzione dibattimentale.

Inoltre, non è in collegamento con i registri, con la consolle del PM e con l'applicativo atti e documenti 2.0. Tra l'altro, manca la previsione di un modulo per la Corte d'appello (e per la Corte di cassazione) che riduce enormemente la rilevanza dell'applicativo imponendo, nei fatti, una nuova materializzazione dei documenti in precedenza dematerializzati.

Le prime pronunce di legittimità sul processo penale telematico

La delibera del Consiglio Superiore ha dato atto delle prime pronunce di legittimità sul processo penale telematico, per lo più riferite alle notifiche compiute per mezzo della PEC ovvero all'eventuale violazione dei diritti della difesa nell'accesso agli atti attraverso l'uso del TIAP.

Ad esempio, sono state riconosciute le prudenti aperture della Corte di legittimità alla possibilità di riconoscere validità alle PEC inviate dalle parti e dai loro difensori all'Autorità Giudiziaria. In questa prospettiva, la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è stata reputata irricevibile, né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente.

Da queste sentenze è stata tratta l'affermazione di alcuni principi che possono fondare la base per una futura riflessione sugli assetti del processo penale telematico come quello della conservazione degli atti nella prospettiva di salvaguardare l'efficienza del processo penale; il principio del raggiungimento dello scopo con l'ovvia salvaguardia del rispetto di norme precettive; il principio del rispetto del contraddittorio che deve contemplare l'effettivo rispetto del diritto di accesso agli atti anche per le parti private.

Gli interventi necessari per un'efficace informatizzazione del processo e per l'evoluzione in un effettivo “giusto” processo penale telematico

Il Consiglio Superiore, poi, ha illustrato gli interventi necessari per un'efficace informatizzazione del processo penale, affermando che “Pur apprezzando gli sforzi fatti, occorre adesso compiere un salto di qualità che possa veramente sancire l'avvio di un “giusto processo penale telematico”.

In questa direzione, secondo la delibera, “appare necessario superare la molteplicità degli applicativi esistenti e la scarsa interoperabilità tra gli stessi”.

L'obiettivo da conseguire, difatti, dovrebbe essere la realizzazione di un sistema informativo unico, integrato e sicuro anche in ambito penale, che gestisca tutte le fasi del procedimento penale ossia dalla notizia di reato al casellario. Questa piattaforma unica dovrebbe essere un programma flessibile, modificabile nel tempo per tener conto delle riforme normative.

Occorre contestualmente elaborare una normativa del PPT a livello secondario, facendo tesoro delle criticità emerse nel PCT.

Il fulcro del modello di processo penale telematico che, secondo l'organo di autogoverno bisogna implementare, deve essere rappresentato dall'adozione, non più rinviabile, del documento nativo digitale (e quindi della firma digitale) quale standard nella gestione dei documenti del processo penale e la trasmissione telematica degli atti quale standard per tutte le notificazioni e comunicazioni.

La firma elettronica dovrà, all'evidenza, essere integrata nel programma che genera il documento finale. L'introduzione di un nuovo sistema informativo, il sostanziale abbandono della carta e l'avvio del processo nativo digitale richiederà inoltre una adeguata analisi degli impatti sull'organizzazione del lavoro del singolo magistrato.

Secondo la delibera in esame, “il passaggio alla tecnologia digitale non si deve limitare a modificare il modo di lavorare del singolo, ma deve essere un aiuto al miglior svolgimento delle funzioni giudiziarie”.

A tale scopo, occorre, innanzitutto, prevedere un adeguato cruscotto per il controllo delle notifiche e delle comunicazioni e di tutte le informazioni che renda non necessaria la lettura del documento digitale in tutti i casi nei quali l'informazione, già strutturata, sia direttamente disponibile ed immediatamente leggibile.

Dovrà, peraltro, essere implementata una “vera Consolle del magistrato penale” che consenta, accedendo ad un unico portale, di controllare il ruolo, di elaborare e redigere provvedimenti, di gestire direttamente il fascicolo digitale e di effettuare calcoli automatici indispensabili nel lavoro quotidiano.

Occorre, altresì, consentire al magistrato penale, da remoto ed anche in mobilità con qualunque dispositivo tramite connessione internet, l'accesso sicuro al sistema informativo ministeriale con tutte le funzionalità di cui dispone in ufficio.

Occorre che venga assicurata come più volte richiesto nell'ambito del processo civile telematico la possibilità per il magistrato di consultare copia cartacea degli atti.

A tal proposito, quale fondamentale supporto alle attività giurisdizionali, soprattutto nella prima fase di attuazione, secondo il Consiglio Superiore, appare auspicabile, sul piano organizzativo, che il Ministero della Giustizia – analogamente a quanto già disposto per il processo civile telematico – dirami disposizioni alle cancellerie e alle segreterie affinchè sia sempre assicurata, ove l'Autorità giudiziaria ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti presenti nel fascicolo telematico.

Il processo penale telematico, infine, deve coinvolgere non solo gli uffici di merito, compresi Tribunali di Sorveglianza e uffici minorili (fino ad ora ai margini del processo di informatizzazione), ma anche quelli di legittimità. Appare prioritario integrare il “SIC” penale in modo da consentirne l'interoperabilità con gli applicativi del merito. Risulta ormai indispensabile garantire anche alla Corte di Cassazione (e alla Procura Generale) la dematerializzazione dei fascicoli (a partire dal deposito telematico del ricorso) e consentire ai consiglieri l'accesso da remoto al fascicolo digitale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario