Obbligatorio l’ascolto del minore che compie dodici anni nel corso del giudizio di appello
14 Gennaio 2019
Il caso. Tizia ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Bari di riconoscere e dichiarare la paternità della figlia, nata da una relazione con Caio. Il Tribunale ha dichiarato la minore figlia “naturale” del resistente disponendo a suo carico l'obbligo di versare il relativo mantenimento. La Corte d'appello ha poi accolto parzialmente il ricorso proposto da Caio, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Tizia, considerata l'età della minore, ma riducendo l'ammontare dell'assegno di mantenimento. Avverso tale provvedimento, il figlio di Caio (nel frattempo deceduto) ha presentato ricorso per cassazione.
Il genitore non deve dichiarare di agire per conto del figlio. La Cassazione ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente applicato l'art. 273 c.c. seguendo il consolidato orientamento di legittimità in base al quale tale norma, nel prevedere che l'azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità “naturale” possa essere promossa nell'interesse del figlio minore dal genitore esercente la responsabilità, «configura un'estensione – rispetto a un diritto personale del figlio – del potere di rappresentanza ex lege spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello status» (Cass. n. 5526/2001). A tal fine non occorre che il genitore dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o nel suo interesse ma è sufficiente che tali circostanze emergano dal contesto complessivo del ricorso.
Obbligo di ascolto del minore che compie 12 anni in corso di appello. La Suprema Corte considera invece fondato il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamentava il mancato ascolto della minore, che nel corso del processo aveva raggiunto i dodici anni di età, senza alcuna motivazione. I giudici di legittimità si allineano ad altro consolidato orientamento secondo cui se il minore compie dodici anni nel giudizio di appello il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione «riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere ignorati» (Cass. n. 5676/2017). Solo con il compimento del dodicesimo anno di età sorge l'obbligo del giudice di ascoltare il minore e dare motivazione espressa della scelta contraria anche senza istanza di parte, a differenza di quanto previsto nell'ipotesi di minore infradodicenne in cui il giudice dispone di un potere discrezionale d'ascolto. Deve pertanto considerarsi infondata l'eccezione sollevata dalla controricorrente in merito alla mancata formulazione di un'istanza di ascolto della minore mentre deve concludersi che all'omesso ascolto della stessa consegua la sanzione della nullità processuale. Per questi motivi, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello relativamente al secondo motivo di ricorso. |