Latitudine applicativa della lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, c.c.p.

Redazione Scientifica
10 Gennaio 2019

La disposizione di cui alla lettera f-bis) del comma 5 dell'art. 80 – di stretta interpretazione in quanto derogatoria al generale principio di massima partecipazione alle...

La disposizione di cui alla lettera f-bis) del comma 5 dell'art. 80 – di stretta interpretazione in quanto derogatoria al generale principio di massima partecipazione alle gare d'appalto – si riferisce (testualmente) all'ipotesi in cui venga resa una dichiarazione espressa “non veritiera”, ossia falsa, ma non anche a quella – affatto diversa – della semplice omissione dichiarativa.

Una precedente esclusione per irregolarità fiscale non può assumere rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale, e quindi circostanza da dichiarare, allorché tale condizione sia stata superata al momento della presentazione della domanda di partecipazione (conf. Cons. Stato, V, 26 luglio 2018, n. 4594).

Nel caso di specie è stato affermato che – nei sensi specifici di cui al modello di dichiarazione formato dalla stazione appaltante – un obbligo dichiarativo sussistesse solo per le eventuali pendenze tributarie tuttora in atto e che dunque, anche nel caso in cui si volesse in ipotesi assimilare – quanto ad effetti pratici – l'omissione dichiarativa alla resa di una dichiarazione non veritiera, così come presupposto dalle controinteressate appellanti, sarebbe stato comunque onere preciso di queste ultime allegare (e dimostrare) che al momento della dichiarazione stessa i precedenti obblighi tributari (che avevano giustificato l'esclusione da altra procedura di gara) non fossero ormai stati definitivamente assolti.

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