Impugnazione degli atti inerenti alla comprova dei requisiti dopo l’aggiudicazione

Redazione Scientifica
14 Gennaio 2019

È ammissibile il nuovo ricorso proposto avverso il procedimento di verifica ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 dopo avere già impugnato l'aggiudicazione della gara, sul quale il giudice amministrativo si sia già pronunciato con riferimento...

È ammissibile il nuovo ricorso proposto avverso il procedimento di verifica ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 dopo avere già impugnato l'aggiudicazione della gara, sul quale il giudice amministrativo si sia già pronunciato con riferimento a motivi e censure riguardanti fasi precedenti della procedura, con una decisione intervenuta dopo la comprova dei requisiti che il ricorrente non ha potuto impugnare con motiiv aggiunti.

Oggetto del secondo giudizio è nuovamente l'aggiudicazione della quale il ricorrente assume la sopravvenuta inefficacia: “In materia di appalti pubblici, qualora il concorrente non aggiudicatario intenda contestare gli esiti del procedimento di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, atto impugnabile rimane comunque l'aggiudicazione definitiva che è atto conclusivo di tutto il procedimento di selezione e immediatamente lesivo; in tal caso, e a condizione che l'aggiudicazione sia già stata tempestivamente impugnata con il ricorso introduttivo, potranno essere fatti valere, con motivi aggiunti, solo vizi propri del procedimento di verifica, senza possibilità di dar luogo all'emersione di contestazioni che avrebbero dovuto essere immediatamente fatte valere, sin dall'inizio, contro l'atto di aggiudicazione” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 726).

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